Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal. The appellant, C.E.B.B. Sistemi Srl, voluntarily renounced the appeal against the lower court's judgment, a move accepted by the respondent. Consequently, the court ruled that no further action was necessary on the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings without prejudice to the finality of the lower court's decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 6630/2024 DECRETO sul ricorso proposto da: C.E.B.B. SISTEMI SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NERI LARA; - ricorrente - contro RAMBERTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato STEFANO QUEIROLO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANDRO CORONA, GIOVANNI CICCONE; - controricorrente – nonché contro C.E.B.B.H.F.
TECHNOLOGY SRL; - intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.58/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da C.E.B.B. SISTEMI SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
Numero registro generale 6630/2024 Numero sezionale 140/2026 Numero di raccolta generale 2484/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 4.2.2026. Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 6630/2024 Numero sezionale 140/2026 Numero di raccolta generale 2484/2026 Data pubblicazione 05/02/2026