Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the request. The parties involved were the Guerrisi couple against the Amante couple, with the lower court's judgment of January 24, 2022, being the subject of the appeal. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the litigation without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, if properly communicated and compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial examination.
Parole chiave
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PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 12603/2022 DECRETO sul ricorso proposto da: GUERRISI ANGELO, AMANTE DONATELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato LAURA FILIPPONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELA BRUNIANI; - ricorrenti - contro AMANTE PASQUALE, ALBANESE ADELINA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO; - controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 61/2022 pubblicata in data 24 gennaio 2022;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GUERRISI ANGELO, AMANTE DONATELLA, accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Numero registro generale 12603/2022 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 2475/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4.2.2026 Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 12603/2022 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 2475/2026 Data pubblicazione 05/02/2026