Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Carlo Fiori Cimati, had not responded to the proposal issued by the delegated counselor under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed renounced and the proceedings extinguished under Article 391.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the prescribed term results in the appeal being deemed renounced and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5367/2023 R.G. proposto da: Carlo Fiori Cimati, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Spagna Musso unitamente all’avvocato Alessandro Pontremoli -ricorrente- contro Emilio Masi, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Bardi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.924/2022 depositata il 25/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 5367/2023 Numero sezionale 135/2026 Numero di raccolta generale 2340/2026 Data pubblicazione 04/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Il consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 5367/2023 Numero sezionale 135/2026 Numero di raccolta generale 2340/2026 Data pubblicazione 04/02/2026