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Ordinanza — n. 2234/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal despite lack of specific party citations, finding sufficient identification of contested points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2234/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's ruling that an appeal was inadmissible due to a lack of specific party citations. The appellant argued the second-instance judge incorrectly rejected the appeal because the act merely reproduced the first-instance judgment without explicitly naming the contested parts. The court held that the appeal sufficiently identified the contested points regarding the statute of limitations and prescription periods, even if presented within a broader context. Consequently, the appeal was allowed, the lower sentence was quashed, and the case was remanded to the Tribunal of Salerno for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 342, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is admissible if the contested points of the first-instance judgment are sufficiently identified in the act of appeal, even if the specific parties are not explicitly named or if the grievances are presented within a broader illustrative context.

Parole chiave

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admissibility of appeal specific identification of grievances lack of party citations reproduction of first instance statute of limitations prescription period remand to lower court impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342, comma 1, n. 1 c.p.c.
1975/2022 dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 342, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per vizio motivazionale, quindi per violazione dell’art. 132, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1935 del 29.01.2020
27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1935 del 29.01.2020).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29499/2022 R.G. proposto da: SO.G.E.T. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'avvocato DANILO MONACO; -ricorrente – contro MARCO MATANO, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO LISANTI; -controricorrente – nonché contro COMUNE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.1975/2022, pubblicata il 1° giugno 2022; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere Cristina Amato.

FATTI DI CAUSA 1. A seguito del mancato pagamento di plurime sanzioni amministrative per violazione dell’art. 7 Codice della Strada(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘C.d.S.’), contestate con verbali di accertamento elevati tra il 06.10 e il 22.11.2013, a Marco Matano veniva notificata ordinanza-ingiunzione n. 87395/2018, per l’importo di complessivi €. 1.465,93, a cura della So.g.e.t.s.p.a., concessionaria della riscossione per conto del Comune di Salerno. Avverso la suddetta ingiunzione di pagamento il Matano proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Salerno, il quale l’accoglieva e dichiarava il Comune di Salerno decaduto dal diritto di procedere alla riscossione delle somme portate dall’ingiunzione di pagamento.

La pronuncia del Giudice di Pace veniva congiuntamente appellata dal Comune di Salerno nonché da So.g.e.t.s.p.a. .

2. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, con sentenza n. 1975/2022 dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c., non avendo l’atto di appello proposto alcuna puntuale censura atta ad individuare specificamente le parti del provvedimento che si intendevanoimpugnare , limitandosi a riprodurre pedissequamente la sentenza di primo grado.

3. Avverso la suddetta pronuncia la citata So.g.e.t. s.p.a. ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria. Ha resistito l’intimatoMarco Matano con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, comma 1, n. 1)c.p.c., avendo il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione, in quanto nell’appello non erano state indicate le parti del provvedimento che si sarebbero intese specificamente impugnare. Dopo aver riproposto nel motivo in esame l’intero atto di appello, la ricorrente evidenzia che la decisione impugnata non aveva trattato diversi motivi di opposizione, ma aveva accolto la domanda dell’opponente su un unico motivo, argomentando in maniera succinta. Tanto spiega il perché la sentenza del Giudice di Pace sia stata riportata integralmente.

2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per vizio motivazionale, quindi per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Parte ricorrente si duole della motivazione apparente e/o contraddittoria del giudice di appello che non ha adeguatamente motivato in merito al perché la trascrizione letterale nella impugnazione dell’unico motivo di accoglimento presente nella sentenza impugnata non fosse idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c.

3. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. Vero che la prima parte dell’atto di appello (riportato nel primo motivo del ricorso, ma al quale questo giudice direttamente accede in ragione del vizio processuale fatto valere in ricorso), rubricata «Le parti del provvedimento che si intendono impugnare ed appellare», riproduce integralmente la sentenza del Giudice di Pace gravata; ma in effetti, come evidenziato in ricorso, la motivazione del primo giudice nel senso della fondatezza dell’opposizione eraunicamente incentrata sui termini di decadenza dalla notifica al contribuente del titolo esecutivo, exart. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007.

Di conseguenza, anche l’impugnazione innanzi al Tribunale di Salerno verteva su detto punto, peraltro trattato adeguatamente in una seconda parte dell’atto di appello, rubricata «Le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione giuridica e fattuale compiuta dal giudice di primo grado», ove si sottopone a critica la decisione del primo giudice alla luce della normativa ritenuta, invece, applicabile (ossia la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall’art. 28 della legge n. 689/1981),e per le ragioni ivi esposte.

4. In definitiva, nell’atto di appello erano stati sufficientemente individuati i punti contestati della sentenza di primo grado e prospettate le relative doglianze, pur se in un contesto di ampia illustrazione e deduzione in sé non preclusiva di una chiara individuazione delle doglianze avanzate (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1935 del 29.01.2020). Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio al medesimo Tribunale di Salerno,in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di l