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Ordinanza — n. 2158/2026 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules that the Tribunal of Bari has jurisdiction over the migrant rescue fine case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2158/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the petitioners' request to transfer the case from the Court of Appeal to the Tribunal of Bari. The court found that the administrative fine for violating migrant rescue protocols constitutes a single legal unit with an accessory administrative detention, making the Tribunal competent under Article 6(c) of Legislative Decree 150/2011. Consequently, the proceedings must be resumed before the Tribunal of Bari within three months.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2-sexies d.l. n. 130/2020; Art. 6, lett. c) d.lgs. n. 150/2011: When an administrative fine is imposed as part of a single sanctioning compendium including an accessory administrative detention, the Tribunal of Bari retains jurisdiction over the entire proceeding.

Parole chiave

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migrant rescue sanctions administrative detention Tribunal of Bari jurisdiction single sanctioning compendium judicial competence transfer Legislative Decree 130/2020 procedural consolidation libertà di navigazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2-sexies d.l. n. 130/2020
Con il suddetto verbale v eniva contestata la violazione di cui all’art. 1, comma 2-sexies d.l. n. 130/2020 vigente ratione temporis (convertito in legge n.
Art. 6, lett. c) d.lgs. n. 150/2011
Riteneva il Tribunale che, dal testuale e chiaro tenore dell’art. 6, lett.
Art. 9, comma 1 c.p.c.
Tanto, del resto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 9, comma 1, c.p.c.
Art. 50, comma 1 cod. proc. civ.
In definitiva, il ricorso va accolto e, di conseguenza, deve essere dichiaratala sussistenza della competenza del Tribunale di Bari,dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 1, cod.
art. 25 della Costituzione
Tanto in evidente contrasto con il principio garantito dall’ art. 25 della Costituzionedel giudice naturale precostituito per legge.
art. 6 d.lgs. n. 150/2011
22 rinvia alrichiamato art. 6 d.lgs. n. 150/2011 per quanto concerne l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento , disposizione che,al comma 5, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 710 del 10.01.2025
130 del 2020 riferita allo strumento dell’opposizione al fermo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 710 del 10.01.2025, ove viene confermata la competenza del Tribunale con riferimento al fermo amministrativo; v.
Cass. n. 10014/2025
anche Cass. n. 10014/2025 ), come invece evidenziato nel provvedimento impugnat o (p.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7703/2025 R.G. proposto da: HOYLAND KARSTEN e BAADE KORNELIUS AUDUN, rappresentati e difesi dall'avvocato DARIO BELLUCCIO; -ricorrenti – contro PREFETTURA -UTG DI BARI; -intimata - lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. STEFANO PEPE, con cui ha chiesto l’accoglimento delricorso; lettala memoria dei ricorrenti; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE: 1.Nell’ambito delle attività di salvataggio e assistenza ai migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, la Motonave «Ocean Viking» (‘MN OV’), battente bandiera norvegese, veniva dapprima sottoposta a fermo amministrativo di 20 giorni nel porto di Bari (sanzione accessoria notificata da Polmar unitamente a l verbale di contestazione dell’infrazione, in data 30.12.2023); successivamente, in data 24.09.2024, veniva notificata dalla Prefettura di Bari , all’armatore (Karsten Hoyland) e al capitano (Kornelius Audun Baade) della MN O.V. l’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione principale pecuniaria,per l‘importo di €. 3.349,81.

2. Con il suddetto verbale v eniva contestata la violazione di cui all’art. 1, comma 2-sexies d.l. n. 130/2020 vigente ratione temporis (convertito in legge n. 173/2020, come modificato dal d.l. 1/2023, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15), per non avere la MN OV rispettato le indicazioni fornite dal Centro per il Soccorso Marittimo Roma (‘ITMRCC’) in quanto, nonostante le fosse stato intimato più volte di dirigersi senza ritardo verso il Porto di Bari, essa continuava ad effettuare attività di salvataggio di un’imbarcazione in difficoltà con circa 70 persone a bordo. 3.Le due sanzioni (principale ed accessoria) dell’unico compendio sanzionatorio, come risultante dal verbale di contestazione, in conseguenza delle diverse tempistiche delle notifiche effettuate sono state oggetto di due diverse opposizioni innanzi al Tribunale di Bari. Lamentavano i ricorrenti l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori per la loro natura afflittiva e ne chiedevano la sospensione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in argomento.

4. Alla prima udienza riguardante il secondo procedimento, il Tribunale di Bari sollevava d’ufficio la questione di competenza a seguito della richiesta di riunione dei procedimenti sanzionatori (il fermo amministrativoe il pagamento della sanzione amministrativa ), ravvisando – con l’ordinanza qui impugnata - la sussistenza della competenza del Giudice di Pace. Riteneva il Tribunale che, dal testuale e chiaro tenore dell’art. 6, lett.

c) d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile al caso di specie, emergeva che la competenza del Tribunale sussiste:

1) quando è applicata la sola sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, oppure 2) quando la sanzione di natura diversa è applicata «insieme» a quella pecuniaria. Poiché nel secondo procedimento era in contestazione la sola applicazione della sanzione pecuniaria (anche ove ne sia prevista l’applicazione congiunta a sanzione diversa) la competenza a trattare l’opposizione ai sensi del citato art. 6 d.l gs . n. 150/2011 sarebbe spettata aquella generale del Giudice di Pace. CONSIDERATO CHE:

1. Con il ricorso sul regolamento d i competenza i ricorrent i ritengonoche la conclusione cui è giunto il Tribunale sia errata . In tesi, sia il fatto contestato sia il compendio sanzionatorio devono considerarsi unici; né l’art. 1, comma 2-sexies,d.l. n. 130/2020 (come convertito nella l. n. 173/2020) stabilisce in alcun modo quando la sanzione (principale e/o accessoria) debba essere irrogata, salvi ovviamente i principi generali che discendono dall’applicazione della legge n. 689del 1981. Ne consegue che, benché nel caso di specie la parte «accessoria» della sanzione sia stata emessa e notificata al momento stesso dello sbarco della MN O.V. nel porto di Bari e, dunque, prima della notifica della sanzione « principale » pecuniaria contenuta nella ordinanza - ingiunzione prefettizia, tale scansione temporale non è certamente predeterminata dalla legge.

Si deve concludere che l’argomentazione seguita dal Tribunale, in cui si presuppone la contestualità delle notifiche delle sanzioni, principale e accessoria, innanzi al Tribunale, al fine di confermare la sua competenza sulla trasgressione contestata, si risolverebbe nel far dipendere la determinazione della competenza di un ufficio giudiziario dalla discrezionalità dell’Amministrazione irrogante, che, infatti, nel caso di specie, ha scisso le notifiche delverbali di accertamento relativi alla sanzione principale e a quella accessoria , così determinando la perdita di competenza del Tribunale a favore del Giudice di Pace.

Tanto in evidente contrasto con il principio garantito dall’ art. 25 della Costituzionedel giudice naturale precostituito per legge. Oltre al fatto che si correrebbe il rischio per cui, nel caso di annullamento della sanzione pecuniaria, principale, da parte del Giudice di Pace, gli effetti si ripercuoterebbero anche su quella accessoria di competenza del Tribunale, con inverosimile prevalenza del giudicato del giudice onorario rispetto a quello del giudice ordinario. 1.1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. L'art. 6, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 150 del 2011 prevede che per le controversie previste dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 l'opposizione si propone davanti al Tribunale «quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»(eccezioni che non ricorrono nel caso che ci occupa).

Il Collegio non condivide l’interpretazione della norma fornita dal Tribunale al caso in questione,caratterizzato, come messo in rilievo in parte narrativa, dal fatto che la sanzione « accessoria » , ossia il fermo amministrativo, sia stato notificato prima, in ordine temporale, davanti al Tribunale di Bari, mentre successivamente veniva impugnata anche la sanzione pecuniaria dinnanzi al medesimo Tribunale; interpretazione che fa dipendere la sussistenza della competenza del Tribunale dall’applicazione contestuale delle due sanzioni (principale ed accessoria).

Ciò in considerazionesia del l’unità del precetto , proprio dell’illecito amministrativo, come rilevato dal PM, che fa derivare dalla violazione di legge l’applicazione di una sanzione pecuniaria «congiunta» (nel senso di abbinata) ad una sanzione (accessoria) di natura diversa (il fermo della motonave): v. art. 1, comma 2-sexies,d.l. n. 130 del 2020 vigente ratione temporis; sia persalvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processualcivilistico. Come detto, il caso di specie è disciplinato dalcitato art. 1, comma 2-sexies,d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173/2020), vigente ratione temporis (ovvero come modificato ed integrato dal d.l. n. 1/2023, convertito, con modif., nella l. n. 15/2023, e prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 145/2024, convertito, con modif., nella l. n. 87/2024), e per l’irrogazione delle sanzioni si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (v. comma 2-septies, secondo inciso, del medesimo art.

1) che all’art. 22 rinvia alrichiamato art. 6 d.lgs. n. 150/2011 per quanto concerne l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento , disposizione che,al comma 5, lett. c), individua – come già visto – le ipotesi di competenza assegnate al Tribunale. Tanto, del resto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 9, comma 1, c.p.c. cherecita: «Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice»). Tale ricostruzione consente anche di evitare il contrasto tra giudicatirispetto ad un compendio sanzionatorio unico, rappresentato da una sanzione principale congiuntamente ad unaaccessoria, sebbene affidato a due Autorità pubbliche diverse. 1.2.

Né può essere considerata determinante l’indicazione, nell’ordinanza-ingiunzione, della competenza del Giudice di Pace, in mancanza di norma alcuna del d.l. n. 130 del 2020 riferita allo strumento dell’opposizione al fermo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 710 del 10.01.2025, ove viene confermata la competenza del Tribunale con riferimento al fermo amministrativo; v. anche Cass. n. 10014/2025 ), come invece evidenziato nel provvedimento impugnat o (p. 2, 4° capoverso).

2. In definitiva, il ricorso va accolto e, di conseguenza, deve essere dichiaratala sussistenza della competenza del Tribunale di Bari,dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 1, cod. proc. civ., e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di leggee che provvederà anche sull