Ordinanza — n. 2004/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 27966/2021 R.G. proposto da: GUARNIERI ANTONIO, GALEAZZO LILIANA, GUARNIERI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO GUARNIERI e dall’avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori; –ricorrenti – contro DA PIAN FRANCESCO, DA PIAN GIOVANNI, DE BIASIO DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA TERESA RIDOLFI, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- TURINVEST S.R.L., BENVEGNU’ GRAZIA, ZASSO SILO; -intimati- avverso la sentenza n. 905/2021 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380bis cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ, art. 115 cod. proc. civ, art. 115 c.p, art. 384 cod. proc. civ, art. 873 cod. civ; Ordinanza — n. 2004/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Circostanza, questa, tra l’altro specificatamente contestata dagli eredi Guarnieri e che quindi ai sensi dell’art. 115 c.p.c. non poteva essere utilizzat[a] ai fini della decisione ; inoltre l’onere di provare il fatto costitutivo gravava sugli attori e non sulla convenuta.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27966/2021 R.G. proposto da: GUARNIERI ANTONIO, GALEAZZO LILIANA, GUARNIERI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO GUARNIERI e dall’avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori; –ricorrenti – contro DA PIAN FRANCESCO, DA PIAN GIOVANNI, DE BIASIO DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA TERESA RIDOLFI, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- TURINVEST S.R.L., BENVEGNU’ GRAZIA, ZASSO SILO; -intimati- avverso la sentenza n. 905/2021 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. Riunita la causa promossa da Roberto Da Pian e Daniele De Biasio contro la s.r.l. Turinvest –con l’intervento di Mauro Guarnieri – con quella promossa da Daniele De Biasio contro Turinvest s.r.l. e Bruno Zasso, aventi a oggetto doglianze in tema di mancato rispetto delle distanze avanzate dagli attori, in seguito a lavori di costruzione di Turinvest nel Comune di Alleghe, via Coldai, mappale 298, foglio 25, confinante a sud- ovest con i mappali 295-296 di proprietà Da Pian e a est con il mappale 523 di proprietà De Biasio, di un edificio costituente il “Condominio Ai Molini”, i cui appartamenti erano stati venduti, tra gli altri, all’intervenuto Mario Guarnieri, il Tribunale di Belluno condannò la convenuta Turinvest e l’intervenuto Mario Guarnieri, in solido fra loro, ad arretrare la parete sud- ovest dell’edificio sino alla distanza di mt. 10 dalla costruzione Da Pian, distanza da misurarsi secondo metodo lineare, nonché a eliminare la costruzione del “solido-garage”, realizzata fuori terra, sino al ripristino della distanza di mt. 5 dal confine, oltre al risarcimento dei danni; dichiarò, infine, cessata materia del contendere quanto alle violazioni in materia di distanze per De Biasio.
2. Tale pronuncia fu confermata dalla Corte di appello di Venezia e indi cassata con rinvio dalla Cassazione, che accolse per quanto di ragione il ricorso proposto da Massimo Guarnieri, Antonio Guarnieri e Liliana Galeazzo, quali eredi di Mario Guarnieri.
3. Riassunto il giudizio da Francesco Da Pian e da Giovanni Da Pian (quali eredi di Roberto Da Pian) e da Daniele De Biasio, il Giudice del rinvio, individuato sempre nella Corte d’appello di Venezia, accertò che il corpo “solido-garage” era stato realizzato senza rispettare le distanze legali dalla confinante proprietà Da Pian e, pertanto, condannò la Turinvest s.r.l. e Liliana Galeazzo, Massimo Guarnieri e Antonio Guarnieri a eliminare la parte realizzata fuori terra del garage (soletta e cordonata) posta a ridosso della predetta proprietà, fino al ripristino della distanza legale di mt. 5 dal confine; dichiarò inoltre inammissibile la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti e condannò i convenuti alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
4. Con la sentenza n. 24251/2016 la Cassazione: - aveva accolto il secondo motivo limitatamente al metodo di misurazione della distanza del “solido-garage” dal confine, lineare e non radiale; - aveva dichiarato assorbito il profilo di doglianza ulteriormente esposto con l’anzidetto motivo, con il quale la parte ricorrente aveva affermato che non fosse possibile accertare con sicurezza la quota originaria del piano di campagna e, pertanto, stabilire se il garage dovesse considerarsi opera interrata o meno; occorrendo procedere una nuova misurazione delle distanze dal confine sulla base del metodo lineare, ponendosi la questione relativa alla sussistenza di una costruzione solo nel caso in cui si riscontri la violazione della previsione regolamentare - aveva accolto il terzo motivo, limitatamente alla condanna a risarcire il danno derivante dalla violazione delle norme in tema di altezza dell’edificio condominiale, essendo inammissibile per tardività la relativa domanda; - aveva rigettato il primo motivo afferente alla condanna ad arretrare il fabbricato sino a dieci metri dalla costruzione del Da Pian.
5. La Corte lagunare, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto, “in primis”, che questa Corte avesse rinviato la decisione esclusivamente per l’accertamento dell’eventuale violazione delle distanze dal confine di quello che vien ripetutamente nomato “solido-garage”. Ha condiviso e fatte proprie le conclusioni cui era pervenuto il nominato consulente tecnico, giungendo, quindi, ad affermare che la realizzazione da parte di Turinvest del garage solo parzialmente interrato e pertanto integrante “costruzione” ex art. 873, risulta in violazione delle distanze previste dalla disciplina normativa di riferimento (cinque metri dal confine della proprietà Da Pian identificata dal mappale 296), calcolata con metodo lineare, come disposto dalla S.C. nella sentenza 24251/2016 6.
Antonio Guarnieri, Liliana Galeazzo e Massimo Guarnieri propongono ricorso fondato su cinque motivi. Francesco Da Pian, Giovanni Da Pian e Daniele De Biasio resistono con controricorso, in seno al quale propongono ricorso incidentale fondato su unico motivo. Sono rimasti intimati Turinvest s.r.l., Grazia Benvegnù, Silo Zasso, Daniele Zasso e Adis Zasso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
7. Preliminarmente i ricorrenti principali chiedono la riunione con il procedimento n. 17244/2021, riguardante la sentenza della medesima Corte locale con la quale era stato ordinato l'arretramento del medesimo manufatto fino a 10 metri dalle costruzioni Il procedimento richiamato risulta aver formato oggetto di proposta di decisione anticipata, ai sensi degli artt. 380bis e 391 cod. proc. civ.; poiché non è stata richiesta la trattazione ordinaria il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto con provvedimento del 18/3/2025 n. 7442. Con la memoria gli stessi eccepiscono l’intervenuto giudicato derivante dal decreto con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., salvo che per i motivi del ricorso estranei ai capi passati in giudicato.
8. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2700 e 2702 cod. civ., avendo la Corte territoriale accolto la domanda attorea ritenendo provato il fatto costitutivo sulla base essenzialmente delle considerazioni rese dal consulente tecnico nominato e, in particolar modo, sulla base della tavola 13 allegata alla C.E. n° 23/83 , documento che, a dire della parte ricorrente, non avrebbe potuto essere posto a fondamento dell’elaborato peritale, in quanto non sottoscritt[o] e del[…] quale è ignota la paternità La Corte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente applicato l’art.2697 cod. civ., laddove ha ritenuto che fosse onere della Turinvest s.r.l. fornire la prova dell’esistenza, all’epoca della realizzazione dei garage, di un quadro altimetrico del piano di campagna preesistente.
Circostanza, questa, tra l’altro specificatamente contestata dagli eredi Guarnieri e che quindi ai sensi dell’art. 115 c.p.c. non poteva essere utilizzat[a] ai fini della decisione ; inoltre l’onere di provare il fatto costitutivo gravava sugli attori e non sulla convenuta.
10. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del giudicato interno costituito dalla sentenza n. 24251/2016 della Corte di cassazione. In particolar modo, si afferma che la Corte Territoriale, con un’argomentazione illogica e francamente incomprensibile, ha ritenuto che questa Corte avesse cassato con rinvio anche il capo della sentenza impugnata oggetto del quarto motivo di gravame. Nella motivazione della sentenza n. 24251/2016 questa Corte non ha in alcun modo indicato la volontà di cassare con rinvio. Ha infatti dichiarato inammissibile, la domanda di risarcimento danno per violazione dell’altezza dei fabbricati.
La decisione è autosufficiente e non necessitava di alcun riesame da parte della Corte territoriale 10. Il primo e il secondo motivo vanno rigettati per il sopravvenire di giudicato esterno in relazione a quanto sopra esposto. Dall’esame della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 30/2021 (prodotta dai controricorrenti), che ebbe a decidere sull’impugnazione proposta da Francesco Pian e Daniele De Biasio avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 497/1996, emerge che le questioni oggi agitate dai ricorrenti, riguardanti il blocco garage e il risarcimento del danno risultano definite irrevocabilmente, poiché il giudizio di cassazione, instaurato con il ricorso avverso l’anzidetta sentenza, come detto, è stato dichiarato estinto, ex art. 380bis cod. proc. civ., con decreto del 18/3/2025, n. 7442/2025.
V’è medesimezza di parti, in quanto a Giovanni Da Pian è succeduto “mortis causa” Roberto Da Pian e a Bruno Zasso sono succeduti mortis causa Grazia Benvegnù e Silo Zasso. Indisparte val la pena soggiungere quanto al secondo motivo che la decisione della Corte d’appello sul punto non incide in alcun modo sulla statuizione di cassazione, essendo pervenuta alla medesima conclusione di rigetto della pretesa.
11. I successivi tre motivi del ricorso principale, invece, non incisi dal giudicato, debbono essere esaminati. Con il terzo motivo viene denunciata violazione del giudicato, con riferimento alla condanna alle spese di lite dei precedenti gradi del giudizio di merito. Si assume che la Corte di cassazione avrebbe demandato alla Corte d’appello solamente la decisione riguardante la misurazione della distanza dal confine del garage e sulle spese del solo giudizio di cassazione. Pertanto, la sentenza meriterebbe, secondo l’assunto, di essere cassata nei capi in cui provvede sulle spese dei giudizi riuniti di primo e secondo grado.
Il motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento. È del tutto evidente che, cassata la statuizione, il giudice del rinvio debba statuire ex novo sul capo delle spese, tenendo ovviamente conto dell’esito complessivo della vicenda e, proprio per questa ragione, di solito, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità viene rimesso al giudice del merito. Solo per completezza va precisato che, come si apprende dalla sentenza di rinvio (pag. 5), a dispetto di quel che si sostiene in ricorso, il Tribunale compensò per la metà le spese solo in favore di Daniele De Biasio, che nel corso del giudizio aveva ripristinato la distanza legale.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione del principio generale del divieto di “reformatio in peius” posto che le parti Da Pian e De Biasio non hanno impugnato la statuizione sulle spese Il motivo resta assorbito, in senso improprio, dal rigetto del precedente motivo, essendo evidentemente conseguenziale la necessità di nuovamente statuire sul capo delle spese, a cagione del diverso complessivo esito della lite. Con il quinto e ultimo motivo viene denunciata violazione delle norme sulla liquidazione delle spese di soccombenza e, in particolar modo, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 25 e 111, comma 6, Cost., 11 preleggi, 91 e 112 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ., delle disposizioni di cui al d.m. n. 127 del 2004, del d.l. n. 1 del 2012, art. 9, conv. nella l. n. 27 del 2012, del d.m. n. 140 del 2012, dell’art. 41 del d.m. 10/03/2014 n. 55, per aver la Corte d’appello fatta erronea applicazione per la liquidazione delle spese di soccombenza del solo d.m. n. 55/2014, in violazione del principio di irretroattività della norma sopravvenuta.
Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità, per difetto assoluto di specificità, in quanto non viene in alcun modo spiegato quali voci tabellari sarebbero state liquidate in misura superiore rispetto a quanto previsto nel massimo dai dd.mm. affermati applicabili.
12. Con il ricorso incidentale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e con riferimento all’art. 873 cod. civ., nonché omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. e all’art. 873 cod. civ., avendo la Corte territoriale violato i principi di diritto imposti dalla sentenza di legittimità che aveva cassato la precedente decisione d’appello. Il Giudice del rinvio, si sostiene, avrebbe dovuto procedere a un nuovo esame con riguardo alla misurazione della distanza del “solido-garage” dal confine Da Pian con il metodo lineare e, una volta accertata la violazione della distanza regolamentare di mt. 5 dal confine, passare alla valutazione della natura di costruzione ex art. 873 cod. civ. del garage o meglio della parte dell’edificazione che si trova a un livello superiore rispetto al piano originario di campagna per come indicato dalla Cassazione e, indi, affermare la violazione della prevista distanza fra costruzioni.
Il punto era già stato definito irrevocabilmente dal sopravvenuto giudicato interno. Il Tribunale aveva ordinato il ripristino della distanza legale dal confine del garage; gli odierni ricorrenti incidentali non hanno puntualmente allegato di avere coltivato, proponendo la relativa impugnazione, la pretesa ulteriore del rispetto della distanza tra costruzioni. A tutto concedere, la questione risulta risolutivamente definita non essendo stato avanzato ricorso incidentale avverso la prima sentenza d’appello che aveva rigettato l’appello incidentale.
In ogni caso, è sopraggiunto, come si è visto, il giudicato esterno 15. Di conseguenza, rigettato nel suo complesso il ricorso principale e quello incidentale, in ragione della soccombenza reciproca le spese legali possono compensarsi per intero fra le parti.
16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e, rispettivamente, per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero fra le parti le spese legali del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa