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Ordinanza — n. 1972/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Supreme Court order by adding missing party name and removing erroneous deceased name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1972/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the correction of material errors in a Supreme Court order regarding the list of parties. The lower court found that Caterina Scuotto was omitted from the plaintiffs' list while Francesco Scuotto, a deceased party, was erroneously included in the defendants' list. Consequently, the court mandated the addition of the missing name and the removal of the incorrect one to ensure procedural accuracy.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The court must correct material errors in judicial orders affecting party lists, while administrative corrections do not generate liability for litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction party list amendment deceased party representation omitted plaintiff name procedural accuracy litigation costs exemption Supreme Court order revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass., Sez.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c.
Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
art. 91 c.p
Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 29432/2024
Cass. n. 16032/2025
29432/2024; Cass. n. 16032/2025).
Sez. Un., n. 29432/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16001/2025 R.G. promosso d’ufficio con decreto presidenziale del 28/07/2025 per la correzione di errore materiale nel procedimento R.G. 19231/2019 R.G. tra le parti SCUOTTO Angelo, SCUOTTO Caterina, SCUOTTO Andrea, SCUOTTO Brasilina, SCUOTTO Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Tremiterra e Angela Cantone; -ricorrenti- contro SCUOTTO Carmela, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Santoro; -controricorrente- nonchécontro SCUOTTO Vincenzo, SCUOTTO Alfonso, CRISCI Antonietta, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Pagnano; -controricorrenti- nonchécontro SCUOTTO Salvatore; -intimato- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 2612/2025 depositata il 04/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio. RILEVATO CHE: 1.Con ordinanza n. 2612/2025 pubblicata in data 4 febbraio 2025, la Cassazione, seconda sezione civile, a definizione del ricorso iscritto a R.G. n. 19231/2019, ha rigettato il ricorso proposto da Angelo Scuotto, Caterina Scuotto, Andrea Scuotto, Brasilina Scuotto e Giuseppina Scuotto, ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 2.A seguito di istanza presentata dal difensore costituito dei controricorrenti Vincenzo Scuotto, Alfonso Scuotto, e Antonietta Crisci, quale avente causa del coniuge Francesco Scuotto e del figlio Carlo Scuotto, è stata disposta d’ufficio l’apertura del procedimento per la correzione di errore materiale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., l’adunanza camerale.

All’esito della camera di consiglio del 21 - 1 - 2026 , la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: 1.Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità R.G. n. 19231/2019 risulta che l’impugnazione definita con l’ordinanza sopra indicata è stata proposta da Angelo Scuotto, Caterina Scuotto, Andrea Scuotto, Brasilina Scuotto e Giuseppina Scuotto. Le medesime indicazioni sono riportate nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5, nonché nei due controricorsi depositati. Al contrario, nell’intestazione della predett a ordinanza , a pagina 1, risulta erroneamente omesso il nominativo di Caterina Scuotto.

2. Inoltre, Francesco Scuotto era deceduto all’epoca della costituzione dei controricorrenti nel giudizio di legittimità, sicché Antonietta Crisci risulta essersi costituita quale sua avente causa, oltre che quale avente causa del figlio Carlo Scuotto, anch’egli deceduto; il tutto come emerge dall’esame del relativo controricorso. Coerentemente con quanto precede, anche nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5, non compare tra i controricorrenti il nominativo di Francesco Scuotto. Al contrario, nell’intestazione del predetto provvedimento, a pagina 1, risulta erroneamente riportato il nominativo di Francesco Scuotto. 3.Infine, il ricorso è stato proposto anche nei confronti di Vincenzo Scuotto, il quale si è costituito quale controricorrente, così come emerge dall’esame tanto del ricorso, quanto del relativocontroricorso.

L’indicazione del predetto soggetto, quale controricorrente, è riportata anche nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5. Al contrario, nell’intestazione del predetto provvedimento, a pagina 1, risulta erroneamente omesso il nominativo di Vincenzo Scuotto. 4.Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza dei predetti error i material i nelle indicazioni riportate nell’intestazione dell’ordinanza n. 2612/2025, deve disporsene la correzione come da dispositivo. Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n. 29432/2024; Cass. n. 16032/2025). P.Q.M La Corte dispone la correzione degli errori materiali dell’ordinanza n. 2612/2025 depositata in data 4 febbraio 2025, nel senso che: - nell’intestazione, a pagina 1, nella tredicesima riga, nell’elencazione dei ricorrenti, sia aggiuntoe perciò si legga: «SCUOTTO Caterina»; - nell’intestazione, a pagina 1, nella terzultima riga, nell’elencazione dei controricorrenti difesi dall’avv. Vincenzo Pagnano, sia eliminato il nominativo «SCUOTTO Francesco» e sia aggiunto e perciò si legga «SCUOTTO Vincenzo».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c . e 196 - quinquies , quinto comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma,