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Decreto — n. 1943/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1943/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1943/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12994/2024 R.G. proposto da: Giuseppe Albano, Claudio Antonio Emanuele, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Mario Franchina -ricorrenti- contro Comune Di Galati Mamertino (me) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Miceli unitamente all’avvocato Enrico Maria Antonio Giardinieri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.972/2023 depositata il 20/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1943/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 12994/2024 R.G. proposto da: Giuseppe Albano, Claudio Antonio Emanuele, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Mario Franchina -ricorrenti- contro Comune Di Galati Mamertino (me) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Miceli unitamente all’avvocato Enrico Maria Antonio Giardinieri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.972/2023 depositata il 20/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative rigetto definitivo dell'opposizione diritto di ottenere una decisione proposta di giudizio azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12994/2024 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 1943/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12994/2024 R.G. proposto da: Giuseppe Albano, Claudio Antonio Emanuele, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Mario Franchina -ricorrenti- contro Comune Di Galati Mamertino (me) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Miceli unitamente all’avvocato Enrico Maria Antonio Giardinieri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.972/2023 depositata il 20/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12994/2024 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 1943/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/01/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 12994/2024 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 1943/2026 Data pubblicazione 29/01/2026