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Decreto — n. 1903/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1903/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1903/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12511/2024 R.G. proposto da: Anna Colangelo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Frascella -ricorrente- contro Elisa Colangelo, Maria Donata Ruggiero, Maria Antonietta Colangelo, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Franzese -controricorrenti- nonché contro Laura Mazzà, Carmela Morlino, Susanna Morlino, Cristina Morlino, Antonietta Telesca, Giovanna Telesca, Antonietta Morlino, Donatina Telesca -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.75/2024 depositata il 08/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1903/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 12511/2024 R.G. proposto da: Anna Colangelo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Frascella -ricorrente- contro Elisa Colangelo, Maria Donata Ruggiero, Maria Antonietta Colangelo, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Franzese -controricorrenti- nonché contro Laura Mazzà, Carmela Morlino, Susanna Morlino, Cristina Morlino, Antonietta Telesca, Giovanna Telesca, Antonietta Morlino, Donatina Telesca -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.75/2024 depositata il 08/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali mancata attuazione degli accordi illeciti validità della clausola arbitrale condanna al pagamento pecuniario dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 12511/2024 Numero sezionale 120/2026 Numero di raccolta generale 1903/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12511/2024 R.G. proposto da: Anna Colangelo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Frascella -ricorrente- contro Elisa Colangelo, Maria Donata Ruggiero, Maria Antonietta Colangelo, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Franzese -controricorrenti- nonché contro Laura Mazzà, Carmela Morlino, Susanna Morlino, Cristina Morlino, Antonietta Telesca, Giovanna Telesca, Antonietta Morlino, Donatina Telesca -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.75/2024 depositata il 08/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 12511/2024 Numero sezionale 120/2026 Numero di raccolta generale 1903/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/01/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 12511/2024 Numero sezionale 120/2026 Numero di raccolta generale 1903/2026 Data pubblicazione 28/01/2026