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Ordinanza — n. 1863/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by both parties before the bankruptcy declaration of the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1863/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by both parties prior to the appellant's bankruptcy. Although the appellant company was later declared bankrupt, the court held that the prior withdrawal remained effective and binding. Consequently, no ruling on costs was issued as the opposing party had already adhered to the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002: A valid withdrawal of a cassation appeal made before the opening of bankruptcy proceedings remains effective and extinguishes the case, even if the withdrawing party is subsequently declared bankrupt.

Parole chiave

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withdrawal of appeal bankruptcy declaration extinction of proceedings costs allocation contributo unificato procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia contratto successorio di rinuncia conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è pronuncia sulle spese da parte della Corte.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002
La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.
art. 391 c.p
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è pronuncia sulle spese da parte della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6642/2024
Cass. n. 34025/2023
115/2002 di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, per tutte).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1279/2021 R.G. proposto da : ED.IN. Edilindustria s.r.l. , rappresentat a e difes a dall'avvocato Umberto Gentile; -ricorrente- contro Immobiliare Tacquara s.r.l. in liquidazione , rappresentat a e difes a da gli avvocatiNicola Rivellese ed Emilio Di Brizzi ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2236/2020 , depositata l’11/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis. RILEVATO CHE:

1. ED.IN. Edilindustrias.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2236/2020. Ha resistito con controricorso Immobiliare Tacquara s.r.l. in liquidazione.

2. Con atto del 12 luglio 2022 ED.IN. Edilindustria ha rinunciato agli atti del giudizio e Immobile Tacquara ha accettato tale rinuncia; entrambe le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa.

3. Essendo risultato deceduto il difensore dellasocietà controricorrente, la comunicazione della data dell’adunanza è stata a essa personalmente notificata e la controricorrente ha nominato due nuovi difensori, che hanno confermato l’adesione alla rinuncia al ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza, con la quale ha comunicato che ED.IN. Edilindustria s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 34/2023 del Tribunale di Como. CONSIDERATO CHE: 1.Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; il curatore può intervenire nel processo, ma non può rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della procedura concorsuale (cfr.

Cass. n. 6642/2024). 2.Va pertanto ritenuta efficace la rinuncia al ricorso ritualmente proposta dalla società ricorrente prima della dichiarazione di fallimento e si ravvisano i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è pronuncia sulle spese da parte della Corte. La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, per tutte).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civ