Ordinanza — n. 1852/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27094/2022 R.G. proposto da : NARDELLI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO SAVITO, -ricorrente- contro SCATIGNA STEFANO, -intimato- avverso la sentenza della C ORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTOn. 166/2022 depositata i l 13 . 5 . 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere Vincenzo Picaro. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 281/2019, il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile, in quanto coperta da un precedente giudicato, la domanda di pagamento dei compensi,fondata su contratto d'opera verbale concluso per l'esecuzione dei lavori edilizi e di carpenteria da parte di Antonio Nardelli in favore di Stefano Scatigna, nella villa di proprietà di quest’ultimo, sita in agro di Martina Franca, località Porcile-Palesi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2729 c.c, art. 380-bis c.p, art. 116 c.p, art. 2730 c.c, art. 112 c.p, art. 1252 c.c; Ordinanza — n. 1852/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale articolata ricostruzione in fatto, il ricorrente muove la critica che non sarebbe stata acquisita alcuna prova diretta della volontà compensativa delle parti in violazione dell'art. 2697 comma 2° c.c. e dell'art. 1252 c.c., ritenendo insussistente la gravità, precisione e concordanza degli indizi addotti sul punto riconosciuta dal giudice di secondo grado, asseritamente in violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.; sottolinea in proposito che la prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183 comma 6° n.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27094/2022 R.G. proposto da : NARDELLI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO SAVITO, -ricorrente- contro SCATIGNA STEFANO, -intimato- avverso la sentenza della C ORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTOn. 166/2022 depositata i l 13 . 5 . 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere Vincenzo Picaro. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 281/2019, il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile, in quanto coperta da un precedente giudicato, la domanda di pagamento dei compensi,fondata su contratto d'opera verbale concluso per l'esecuzione dei lavori edilizi e di carpenteria da parte di Antonio Nardelli in favore di Stefano Scatigna, nella villa di proprietà di quest’ultimo, sita in agro di Martina Franca, località Porcile-Palesi.
Ciò in quanto con la sentenza n. 646/2009 passata in giudicato il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, non aveva riconosciuto a d Antonio Nardelli le medesime somme, in quella sede richieste a titolo di retribuzione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. In secondo grado, a seguito del gravame proposto da Antonio Nardelli, con la sentenza n. 166/2022 pubblicata il 13.5.2022, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ritenute infondate l'eccezione di giudicato accolta in primo grado e l'eccezione di prescrizione, utilmente interrotta dall'appello proposto da Nardelli nella precedente causa davanti al giudice del lavoro, rigettava nel merito la domanda di quest'ultimo.
La Corte distrettuale riteneva sussistere gravi elementi di carattere presuntivo, connotati dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., per sostenere che, dopo il periodo iniziale di pagamento in contanti delle spettanze di Antonio Nardelli fino alla vendita all'incanto della sua abitazione, il compenso maturato dall’appellante fosse stato estinto in base all'accordo di compensazione raggiunto dalle parti in prossimità della vendita all'incanto -nell'ambito della procedura fallimentare alla quale era stato sottoposto AntonioNardelli- della villa nella quale quest'ultimo abitava con la sua famiglia.
Secondo tale accordo verbale, a fronte dell'estinzione dei crediti maturati e maturandi di Antonio Nardelli per i lavori eseguiti e da eseguire nella villa di Stefano Scatigna, quest'ultimo si era impegnato ad acquistare all'incanto l’abitazioned i Antonio Nardelli, consentendogli di continuare a goderne a titolo gratuito per circa tre anni con la sua famiglia, e impegnandosi altresì a rivenderla ai figli dell’appellante da lui indicati allo stesso prezzo di acquisto. 2.Avverso la predetta sentenza Antonio Nardelli ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a tre motivi, mentre Stefano Scatigna è rimasto intimato.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ilricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio del 20.1.2026. Nell’imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, all’esito della camera di consiglio, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente si dà atto che n on sussiste l’incompatibilità de l consigliere componente del Collegio, il quale ha formulato la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., in forza dei principi enunciati da Cass.
Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10-4-2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare. 2.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1252, 2697, comma 2°, 2727 e 2729 c.c., nonché degli articoli 115, comma 1° e 116, comma 1° c.p.c., per avere la Corte territoriale arbitrariamente presupposto l’esistenza di un accordo compensativo tra le parti, sulla scorta di un assunto difensivo di Scatigna rimasto totalmente sfornito di prova, e nonostante la dimostrazione, in giudizio, del diritto del ricorrente a ricevere il compenso per l’opera eseguita.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1197, 2723 e 2726 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
3) c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente valutato, ai fini della decisione, una testimonianza (quella del commercialista diScatigna, Pietro Chiarelli) generica e astratta, desumendone elementi di prova, nonostante le dichiarazioni rese dal testimone fossero decontestualizzate rispetto ai fatti di causa. 4.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1197, 2700, 2730, 2733 e 2735 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
3) c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistere un accordo compensativo tra le parti, malgrado il valore confessorio, ai sensi dell’art. 2730 c.c., della quietanza di pagamento rilasciata dal controricorrente per l’intero prezzo della vendita, come risultante nell’atto pubblico di vendita del 16.11.2000. 5.In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della censura, di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'Appello respinto la domanda di condanna al pagamento del compenso, sulla base di un accordo di compensazione intercorso tra le parti.
Secondo il ricorrente, di tale accordo Scatigna aveva chiesto l'accertamento in primo grado con apposita domanda riconvenzionale, senza però riproporre la richiesta, neppure come eccezione, mediante apposito appello incidentale, o almeno mediante la riproposizione nella comparsa di costituzione del giudizio di secondo grado. Si tratta di una censura che non è stata proposta nel ricorso introduttivo, incentrato solo su asserite violazioni che sarebbero state commesse sotto il profilo probatorio; nel ricorso si esaurisce il diritto di impugnazione e perciò la censura nonpoteva essere fatta valere per la prima volta né con l'istanza ex art. 380-bis comma 2° c.p.c., destinata solo a manifestare la volontà di ottenere la decisione della Corte nonostante la proposta di definizione accelerata, né mediante la memoria ex art. 380 - bis. 1 c.p.c. , che è destinata solo a illustrare motivi già proposti col ricorso , senza poterli neppure integrare(Cass. 30.3.2023 n. 8949, Cass. 20.12.2016 n. 26332, Cass. 8.8.1986 n. 5000). 6.I tre motivi del ricorso, attinenti tutti alla valutazione delle prove sotto distinti profili, possono essere esaminati congiuntamenteper continuità di argomentazioni.
L'impugnata sentenza ha preso atto della mancanza di contestazioni tra le parti sulle seguenti circostanze:
a) Scatigna, aderendo a una specifica richiesta d i Nardelli, che era stato dichiarato fallito e rischiava di perdere la propria abitazione, aveva acquistato all'incanto al prezzo di £ 210.000.000 la villa nella quale Nardelli risiedeva con la sua famiglia;
b) Scatigna aveva consentito a Nardelli e alla sua famiglia di detenere la villa a titolo di comodato gratuito per circa tre anni;
c) Scatigna si era impegnato a rivendere la villa ai due figli di Nardelli dal medesimo indicati (Donatella e Cosimo Nardelli), nel novembre del 2000, allo stesso prezzo da lui pagato, concedendo anche agevolazioni di pagamento. La sentenza impugnata ha poi valorizzato l'esistenza tra le parti di rapporto di amicizia e di affinità, in quanto Scatigna aveva sposato una nipote di Nardelli, che presso la sua villa aveva lavorato dall'aprile 1997 all'aprile 2000, circostanze peraltro non smentite dall'interrogatorio formale reso da Nardelli nella precedente causa di lavoro promossa contro Scatigna.
La Corte distrettuale ha poi tenuto conto delle deposizioni rese nella precedente causa di lavoro dalle figlie di Nardelli, Pasqua e Donatella, nella parte in cui avevanoriferito dell'esigenza del padre di fare acquistare da Scatigna la sua casa di abitazione, che altrimenti sarebbe stata venduta all'asta, per poi rivenderla allo stesso prezzo, con pagamenti rateali, ai figli diNardelli, dopo averla lasciata nel frattempo nel godimento di quest'ultimo e della sua famiglia, e della volontà delle parti di compensare tali impegni assunti da Scatigna col residuo credito maturato e maturando da Nardelli nei suoi confronti, per i lavori edili e di carpenteria eseguiti e da eseguire nella sua villa.
Ulteriormente la sentenza impugnata, nell'ultima pagina, per il solo periodo anteriore all'acquisto all'asta della villa da parte di Scatigna, ha ritenuto attendibile quanto riferito dal medesimo in sede di interrogatorio formale nella causa di lavoro, perché confermato dalla testimonianza del suo commercialista, Pietro Chiarelli, resa sempre nella causa di lavoro. Il suddetto teste, infatti, aveva riferito, evidentemente per il solo periodo iniziale dei lavori svolti da Nardelli presso la villa d i Scatigna, nel quale vi era stata retribuzione in denaro, che Nardelli era stato liquidato in contanti settimanalmente col pagamento di una somma pari al 25% di quanto corrisposto da Scatigna agli operai da lui impiegati, diretti e controllati da Nardelli secondo le indicazioni del predetto e del direttore dei lavori.
La Corte distrettuale ha ritenuto inoltre pacifico che il rapporto tra le parti, dopo la fine dei lavori e la rivendita con pagamento rateale a novembre 2000 della villa abitata da Nardelli e dalla sua famiglia ai due figli del predetto, Donatella e Cosimo Nardelli, allo stesso prezzo di acquisto all'incanto da parte dello Scatigna, si eradeteriorato perché:
a) Scatigna, pur avendo rilasciato quietanza per l'intero prezzo di £210.000.000 nell'atto di rivendita della villa ai figli del Nardelli, lamentava di avere ricevuto il pagamento solo di £170.000.000;
b) Nardelli, una volta andata a buon fine con la rivendita la complessa operazione che Scatigna si era impegnato a compiere nell'interesse esclusivo di Nardelli e non certo per proprio vantaggio, aveva ritenuto insufficienti i benefici ottenuti, rivendicando quegli emolumenti che nel triennio precedente non aveva mai preteso, evidentemente a conferma dell'esistenza di un accordo di compensazione. Sulla base di tutti questi concatenati elementi di prova, il giudice di secondo grado ha ritenuto che sussistessero indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere provata la sopravvenienza, dopo il pagamento in contanti dei lavori edili e di carpenteria eseguiti da Nardelli per il periodo compreso tra l'aprile e la fine del 1997, di un accordo di compensazione tra le parti.
Tale accordo prevedeva l'estinzione dei crediti di Nardelli maturati e maturandi per i lavori edili e di carpenteria svolti e ancora da svolgere nella villa in agro di Martina Franca di Scatigna, a fronte dell'impegno assunto da quest'ultimo di acquistare la casa, nella quale abitava Nardelli con la sua famiglia, all'asta pubblica conseguente al dichiarato fallimento di Nardelli, di lasciarla in godimento a titolo di comodato gratuito per tre anni a Nardelli e alla sua famiglia e di rivenderla allo stesso prezzo (come poi avvenuto a novembre 2000) con pagamenti rateali ai figli di Nardelli, che quest'ultimo gli avrebbe indicato.
La Corte territoriale haritenuto che , in effetti , senza la sussistenza di un accordo verbale di compensazione tra le parti non avrebbero trovato spiegazione:
a) il fatto che per tre anni Nardelli non avesse avanzato richieste di pagamento dei compensi per i lavori svolti nella villa diScatigna;
b) il fatto che quest'ultimo si fosse sobbarcato il consistente onere economico dell'acquisto all'incanto della villa abitata da Nardelli, della concessione della stessa al medesimo e alla sua famiglia a titolo di comodato gratuito per ben tre anni e della rivendita della villa suddetta a due figli di Nardelli dal medesimo indicati allo stesso prezzo di acquisto, senza trarne il vantaggio economico che avrebbe potuto ricavare, nell'ambito di una logica di investimento, dalla locazione a terzi dell'immobile acquistato e dalla sua rivendita a prezzo di mercato e senza rateizzazione.
Avverso tale articolata ricostruzione in fatto, il ricorrente muove la critica che non sarebbe stata acquisita alcuna prova diretta della volontà compensativa delle parti in violazione dell'art. 2697 comma 2° c.c. e dell'art. 1252 c.c., ritenendo insussistente la gravità, precisione e concordanza degli indizi addotti sul punto riconosciuta dal giudice di secondo grado, asseritamente in violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.; sottolinea in proposito che la prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183 comma 6° n.
2) c.p.c. di Scatigna non era stata ammessa, e anzi era stata rinunciata, perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorrente assume, inoltre, che l'interrogatorio formale reso da Scatigna nella causa di lavoro, -nel quale aveva dichiarato che il saldo del prezzo di rivendita ai figli di Nardelli della villa non gli era stato pagato - , era incompatibile, al pari della quietanza confessoria rilasciata da Scatigna nell'atto di rivendita del 16.11.2000, con l'esistenza di un accordo di compensazione; quest'ultimo, inoltre, contrastava anche con le dichiarazioni rese da Nardelli nel suo interrogatorio formale nella causa di lavoro e con le deposizioni assunte in quella sede e acquisite di Pasqua e Donatella Nardelli, le quali avevano riferito che il prezzo di rivendita della villa ai figli diNardelli da parte d i Scatigna era stato interamente pagato e che, viceversa , Nardelli non aveva ricevuto nulla per i lavori svolti ; lamenta anche la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Il ricorrente sostiene poi, che la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione solo ad abundantiam in ordine al pagamento in contanti del Nardelli per i lavori svolti da aprile 1997 fino all'acquisto all'incanto della sua abitazione da parte dello Scatigna, e che tale motivazione sarebbe fondata su mere allegazioni di parte. Essa, inoltre, sarebbe smentita dall'interrogatorio formale reso da Scatigna nella causa di lavoro, in cui questi aveva dichiarato che per l'atto di rivendita non gli era stato corrisposto da Donatella e Cosimo Nardelli l'intero prezzo.
In prosieguo, il ricorrente censura anche per eccessiva genericità la testimonianza resa dal commercialista di Scatigna, Pietro Chiarelli, posta a base del ritenuto pagamento in contanti, e assume quindi che i lavori svolti da Nardelli prima dell'acquisto all'incanto della villa in cui egli abitava da parte di Scatigna e dell'asserito accordo di compensazione, non sarebbero mai stati retribuiti, invocando anche in proposito la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 1197, 2723 e 2726 c.c. I motivi fatti valere sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati.
Sono anzitutto inammissibili per quanto concerne le lamentate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. riferite alla valutazione delle prove compiuta dalla Corte distrettuale nell'esercizio del proprio libero convincimento, salvo che per il profilo dell'asserita violazione del valore di prova legale della confessione asseritamente risultante dall'interrogatorio formale reso da Scatigna nella causa di lavoro, e dalla quietanza rilasciata nell'atto pubblico di rivendita della villa del 16.11.2000, che va in seguito esaminato nel merito. Va premesso che le cosiddette prove atipiche provenienti da un altro giudizio (nella specie, la causa di lavoro in preceden za intercorsa tra le parti, conclusasi con la negazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra Nardelli e Scatigna) delle quali siano stati acquisiti i verbali, assoggettati al contraddittorio delle parti, rientrano tra gli elementi di prova liberamente valutabili da parte del giudice (ex multis, Cass. 24.3.2023 n. 8496;
Cass. 5.5.2020 n. 8459 ; Cass.10.10.2018 n. 25067). Nella specie la Corte distrettuale si è appunto avvalsa di tali elementi di prova (le testimonianze di Pasqua e Donatella Nardelli e di Pietro Chiarelli acquisite nella causa di lavoro) e del principio di non contestazione, ritenendo quindi superflua l'ammissione di ulteriori prove testimoniali. Da tali elementi ha poi ricavato, per presunzioni, la prova dell'accordo di compensazione, che non essendo una transazione, non richiedeva la forma scritta ad probationem, e che ha avuto una forma meramente verbale in ragione dei rapporti di affinità e amicizia all'epoca esistenti tra le parti.
Il ricorrente vorrebbe contrapporre a tale coerente e compiuta ricostruzione una propria contraria valutazione del materiale probatorio, che porti a negare in sede di legittimità l'esistenza in fatto di un accordo di compensazione e di precedenti pagament i in contanti dei lavori svolti da Nardelli presso la villa diScatigna da aprile 2007 fino all'acquisto da parte di quest'ultimo all'incanto della villa in cui abitava Nardelli; però, questo intento contrasta con i limiti del giudizio di legittimità, che non costituisce un terzo grado del giudizio di merito.
Occorre rammentare, infatti, che non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito. In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito.
In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento; è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre ( ex multis Cass. 3.2.2025 n.2573; Cass.7.2.2024 n. 3550;
Cass. 8.8.2019 n.21187). Per quanto poi più specificamente attiene alla lamentata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., le censure mosse esulano dai paradigmi di tali disposizioni. Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 30.9.2020 (vedi nello stesso senso, ex multis , recentemente Cass.4.12.2025 n. 31716), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).
E' inammissibile invece la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c., invece, è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, per esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
Ove invece si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Quanto al profilo dell'asserita violazione del valore di prova legale della confessione asseritamente risultante dall'interrogatorio formale reso da Scatigna nella causa di lavoro, e della quietanza rilasciata nell'atto pubblico di rivendita della villa del 16.11.2000, in contrasto con l'art. 116 c.p.c., la censura èinvece infondata.
Anzitutto l'interrogatorio formale diScatigna è stato raccolto nella distinta causa di lavoro e non nel giudizio ora in esame, per cui vale quanto sopra esposto in ordine al valore di provaatipica dei verbali delle prove assunte in altro giudizio. Quanto alla quietanza, basti osservare che eracontenuta nell'atto di rivendita del 16.11.2000 intercorso tra Scatigna come venditore e Donatella e Cosimo Nardelli come acquirenti; con la conseguenza che la quietanza non poteva ave re valore di confessione stragiudiziale nei confronti di Antonio Nardelli, che all'atto di rivendita era estraneo.
Quindi, si trattava di elementi di prova e non di prove legali vincolanti sottratte al principio del libero apprezzamento della Corte distrettuale. In secondo luogo, sia il mancato pagamento del saldo del prezzo di rivendita della villa che Scatigna aveva acquistato all'incanto emergente da quell'interrogatorio, sia il precedente pagamento integrale del prezzo dell'atto di rivendita, risultante dalla menzionata quietanza dell'atto pubblico di rivendita del 16.11.2000, non potevano comunque inficiare la ritenuta esistenza dell'accordo di compensazione tra Antonio Nardelli e Stefano Scatigna.
Secondo la ricostruzione in fatto della Corte distrettuale, l’accordo attribuiva rilievo estintivo all'assunzione degli impegni d i Scatignain ordine all'acquisto all'incanto della villa in cui abitava Nardelli, in ordine alla concessione in comodato gratuito dell'immobile a beneficio del predetto e della sua famiglia e in ordine alla successiva rivendita allo stesso prezzo ai figli indicati da Nardelli come acquirenti, e non con riguardo al pagamento integrale del prezzo di rivendita da parte di Donatella e Cosimo Nardelli a Scatigna. Inammissibile è anchela lamentata violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., in quanto (Cass. 14.5.2025 n.12884;
Cass. 30.6.2021 n.18611; Cass. 13.2.2020 n. 3541) in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.solo allorché ricorra il cosiddetto vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. Nella specie tali ipotesi non sono state invocate, essendosi censurata piuttosto la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati dalla Corte distrettuale per ricavarne per presunzione l'accordo verbale di compensazione, così chiedendo un diverso apprezzamento in fatto, estraneo al sindacato di legittimità.
Inammissibile è anche la censura di violazione dell'art. 1252 c .c. , in quanto non si allega che il giudice di secondo grado abbia assunto un'erronea nozione di accordo di compensazione, masi lamenta che abbia mal valutato il materiale probatorio addivenendo al riconoscimento dell'esistenza dell'accordo di compensazione. Non ha pregio neppure la lamentata violazione dell'art. 2697 c .c ., in quanto come esposto, la Corte distrettuale non ha basato l'affermazione dell'esistenza dell'accordo di compensazione sulle sole allegazioni di Scatigna, bensì sulle prove atipiche acquisite dalla precedente causa di lavoro svoltasi fra le stesse parti, sul principio di non contestazione e sulla prova presuntiva.
La sentenza impugnata non ha quindi violato il principio dell'onere della prova dell'accordo di compensazione, che incombeva su Scatigna, il quale aveva richiamato quel fatto estintivo per paralizzare le pretese economiche del Nardelli. Non può invece invocarsi la violazione dell'art. 2697 c.c. per lamentare l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la violazione del precetto di cui all'articolo 2697 del codice civile, censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass.22.5.2025 n. 13966;
Cass. 7.10.2021 n.27225; Cass. 25.6.2020 n. 12634; Cass. 29.5.2018 n.13395; Cass. 12.10.2017 n.23940). Quanto, infine, al pagamento in contanti di Nardelli per i lavori svolti da aprile 1997 fino all'acquisto all'incanto della sua abitazione da parte di Scatigna, la Corte distrettuale non si èaffatto basata solo sulle allegazioni di parte, bensì sulla testimonianza resa nella precedente causa di lavoro tra le parti, e acquisita agli atti, dal commercialista di Scatigna, Pietro Chiarelli. L'asserita eccessiva genericità di tale deposizione non è sindacabile in questa sede, essendo la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e del contenuto delle deposizioni riservata al giudice di merito; inoltre,la sentenza impugnata, trattando la question e dei pagamenti delle prestazioni di Nardelli dall'aprile 1997 fino all'acquisto della sua casa di abitazione da parte di Scatigna, nell'ultima pagina , ha affermato che le prestazioni di Nardelli dovevano essere compensate secondo l'originario accordo delle parti, soprattutto (e quindi non esclusivamente) con i distinti e particolari atti giuridici compiuti da Scatigna (acquisto della casa dal fallimento, concessione in comodato a Nardelli, rivendita successiva ai figli, o comunque soggetti indicati da Nardelli).
La sentenza impugnata ha ritenuto di non escludere la veridicità di quanto dedotto da Scatigna in sede di interrogatorio e confermato dalla testimonianza del suo commercialista Chiarelli, ossia che Nardelli era stato compensato con una somma proporzionale a quella corrisposta agli operai (il 25% della paga degli operai), versata in contanti settimanalmente, evidentemente nel solo periodo anteriore all'asta fallimentare della villa di Nardelli, concludendo poi nel senso che l'attività di Nardelli aveva trovato principalmente (e quindi non in via esclusiva) la propria remunerazione nell'attività giuridica posta in essere dallo Scatigna, non a proprio vantaggio e nel proprio interesse, ma a favore esclusivo dell'amico e affine Nardelli.
Quindi, nell’accertamento in fatto svolto dalla Corte d’appello e che resiste in questa sede, l'accordo di compensazione intercorso fra le parti, in occasionedall'imminente vendita all'incanto in sede fallimentare della villa nella quale abitava Nardelli con la sua famiglia, ha riguardato le spettanze per i lavori dal predetto svolti e ancora da svolgere presso la villa dello Scatigna al momento dell'acquisto della villa suddetta da parte di quest'ultimo, che ancora non erano stati soddisfatti mediante gli avvenuti pagamenti in contanti, giustificati dai rapporti di amicizia e affinità esistenti tra le parti.
Quindi,le circostanze emerse dei pagamenti iniziali in contanti e del mancato pagamento del saldo del prezzo di rivendita del contratto del 16.11.2000 non contraddicono affatto la ricostruzione dell'accordo di compensazione come compiuta dall'impugnata sentenza. Sono poi inammissibili le lamentate violazioni degli articoli 1197c.c. (sulla prestazione in luogo di adempimento), 2723 c.c. (patti posteriori alla formazione del documento); ciò in quanto il ricorrente non assume un'errata nozione di tali disposizioni, sollecitando piuttosto una diversa ricostruzione in fatto.
Infondata, infine, èla censura di violazione dell'art. 2726 c .c., che impone alla prova del pagamento gli stessi limiti della prova testimoniale. L'impugnata sentenza, infatti, nel ritenere desumibile dalla testimonianza di Pietro Chiarelli, raccolta nella causa di lavoro, la prova dei pagamenti per contanti delle spettanze diNardelli da parte di Scatigna per il periodo compreso tra aprile 1997 e l'acquisto da parte di quest'ultimo all'incanto della villa abitata dal Nardelli con la sua famiglia, ha evidenziato l'esistenza -all'epoca dei pagamenti in questione- di rapporti di amicizia e di affinità fra le parti, che certamente giustificavano la mancanza di regolamentazione scritta e la deroga al divieto di prova testimoniale .
La pronuncia si sottrae alle critiche, in quanto l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. costituisce potere discrezionale del giudice di merito, che nella fattispecie ha adeguatamente motivato il relativo esercizio, perciò insindacabile in sede di legittimità (Cass. 9.1.2020 n.190, Cass. 22.5.2007 n. 11889, Cass.22.7.2004 n. 13621). 7.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. Nulla va disposto per le spese processuali di questo giudizio e ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., in quanto la controparteè rimast a intimat a .
La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. dell'importo indicato in dispositivo (Cass. 4.10.2023 n. 27947 sull’autonoma valenza precettiva del richiamo all’art. 94 co. 4° c.p.c. contenuto nell’art. 380-bis c.p.c., con la conseguente applicazione anche in caso di omessa costituzione dell’intimato). In considerazione dell’esito del giudizio, occorre dare atto che sussistono i presupposti proc