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Ordinanza — n. 1773/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1773/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1773/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 10204 /20 2 5 R.G. proposto da: BARBARESCO ENRICO,rappresentato e difeso d a ll ’ avv. Raffaele Fenso ; -ricorrente - contro RONZAT CARLO; -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Po rdenone n. 708 /20 2 4 , pubblicat a il 6 dicembre2024; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026, dal Consigliere dott. Francesco Graziano; lettele note scritte depositate dal Procuratore Generale, nella persona del dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 339 c.p, art. 14 c.p; Ordinanza — n. 1773/2026 — snciv · Corte di Cassazione: a) che l’appellante aveva chiesto unicamente il riconoscimento delle proprie spettanze espressamente limitando la propria pretesa economica all’importo di €. 364,78(euro trecentosessantaquattro778), conformemente alla domanda originariamente proposta; b)che, trattandosi di erronea applicazione delle tariffe forensi, non ricorreva alcuna delle ipotesi che fanno eccezione alla regola generale dell’inappellabilità, prevista dal comma 3 dell’art. 339 c.p.c. 3.-Avverso la sentenza l’avv. Enrico Barbaresco ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo.

Parole chiave

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spese legali riduzione delle spese giudiziarie spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria valore litigioso indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 339 c.p
364,78(euro trecentosessantaquattro778), conformemente alla domanda originariamente proposta; b)che, trattandosi di erronea applicazione delle tariffe forensi, non ricorreva alcuna delle ipotesi che fanno eccezione alla regola generale dell’inappellabilità, prevista dal comma 3 dell’art. 339 c.p.c.
art. 14 c.p
113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 10204 /20 2 5 R.G. proposto da: BARBARESCO ENRICO,rappresentato e difeso d a ll ’ avv. Raffaele Fenso ; -ricorrente - contro RONZAT CARLO; -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Po rdenone n. 708 /20 2 4 , pubblicat a il 6 dicembre2024; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026, dal Consigliere dott. Francesco Graziano; lettele note scritte depositate dal Procuratore Generale, nella persona del dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1.-Con atto di citazione del 25 luglio 2022, l’avv. Enrico Barbaresco evoc ò dinanzi alGiudice di Pace di Pordenone Carlo Ronzat, per il pagamento di quanto dovuto in forza dell’attività professionale stragiudiziale svolta in favore di quest’ultimo. In particolare, rassegnò le seguenti conclusioni: «Nel merito: contrariis reiectis, accertata l’attività professionale stragiudiziale svolta dall’avv. Enrico Barbaresco edaccertato e dichiarato n. 10204/2025 A.C.20-1-2026 Oggetto: contratto di prestazione d’opera intellettuale il mancato pagamento da parte del sig.

Ronzat Carlo del compenso professionale complessivo pari ad € 364,78 (Doc. n. 3), nonché accertata l’attivazione della procedura di negoziazione assistita con relativa maturazione del compenso dovuto (fase introduttiva)pari ad € 60,00 oltre oneri (complessivi € 87,54) (Doc. n.

4) per l’effetto condannare il sig. Ronzat Carlo al pagamento della somma complessiva di Euro 452,32, ovvero nella minor o maggior somma, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, che risulterà accertata in causa, oltre adinteressi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. Spese rifuse del presente procedimentocome da generale norma, oltre al 15% per spese generali, C.U. di Euro 43,00.». Nella contumacia del convenuto, con sentenza n. 71, pubblicata i l 19 febbraio 2024, il Giudice di Pace acco lse parzialmente la domanda, accertando l’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente e condannandoCarlo Ronzat al pagamento della somma di € . 200,00 (euro duecento/00), con integrale compensazione delle spese di lite. 2.- Avverso tale sentenza , l’avv.

Enrico Barbaresco ha proposto appello. Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello,in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata in una causa di valore non superiore ad €. 1.100,00 (euro millecento/00), sicché doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 339, comma 3, c.p.c. Inparticolare, a sostegno dell ’ adottata pronuncia , il giudice d’appello ha rilevato, per quanto di interesse in questa sede:

a) che l’appellante aveva chiesto unicamente il riconoscimento delle proprie spettanze espressamente limitando la propria pretesa economica all’importo di €. 364,78(euro trecentosessantaquattro778), conformemente alla domanda originariamente proposta; b)che, trattandosi di erronea applicazione delle tariffe forensi, non ricorreva alcuna delle ipotesi che fanno eccezione alla regola generale dell’inappellabilità, prevista dal comma 3 dell’art. 339 c.p.c. 3.-Avverso la sentenza l’avv. Enrico Barbaresco ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo.

Carlo Ronzat è rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio ilPubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni, s opra trascritte , e all’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- C on l’unico motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e segg. c.p.c., nonché degli artt. 113 e 339 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata secondo equità, anziché secondo diritto.

Al riguardo, evidenzia che la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere ritenuta di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni all’appellabilità della sentenza di primo grado , previste dall’art. 339, comma 3, c.p.c. Afferma, infatti, che, sia in primo grado che in appello, le conclusioni dell’avvocato attore erano state formulate secondo il seguente tenore: «condannare il sig. Ronzat Carlo al pagamento della somma complessiva di Euro 452,32, ovvero nella minor o maggior somma , nei limiti della competenza per valore del Giudiceadito, che risulterà accertata in causa».

Pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente,la domanda giudiziale dovevaritenersi di valore indeterminato (e senza tener conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato) , con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado, senza i limiti prescritti dall’art. 339, co. 3, c.p.c. Deduce, a sostegnodi tale assunto, l’orientamento espresso da Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 33219 del 10 novembre 2021,nonché da Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 3290 del 12 febbraio 2018 e da Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 9432 dell’11 giugno 2012, secondo cui, ove l'attore abbia formulato,dinanzi al g iudice di p ace , una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. -di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. 2.-La censur a è infondata .

Comedi recente statuito da lla Corte regolatrice , n el giudizio instaurato davanti al giudice di pace, qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una sommamaggiore o minore da determinarsi nel corso del giud izio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - e ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 -; ciò, qualora sia assen te ogni altro indice interpretativo idoneo a ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità ( Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9970 del 16 aprile 2025, la qualeha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di “una somma diversa ritenuta di giustizia”, rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).

Orbene, osserva la Corte come nella fattispecie inesame il ricorrente , il quale in primo grado aveva richiesto una liquidazione del proprio compenso professionale in misura pari ad €. 364,78 (euro trecentosessantaquattro/78), non si sia minimamente premurato di fornire indicazione specifica circa la presenza di elementi valevoli a determinare l’emersione di profili di dubbio in ordine all’idoneità delle circostanze, allegate a sostegno della pretesa azionata , a superare il valore della somma espressamente richiesta mediante la proposizione della domanda giudiziale.

I l motivo di ricorso risult a interamente incentrato sull’espressione « ovvero nella minor o maggior somma » contenuta nelle conclusioni rassegnate sia nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che nell’atto d’appello; tale espressione, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto determinare, di per sé, l’inquadramento della causa tra quelle di valore indeterminato ma, secondo quanto già esposto, la tesi non può essere accolta. Si evidenzia come , diversamente dalle ipotesi esaminate n ei precedentiche il ricorrente ha addotto a sostegno del proprio assunto, la domanda giudiziale da questi proposta a bbia avuto a oggetto non un credito risarcitorio, per sua natura illiquido, bensì un credito avente a oggetto il pagamento di compensi professionali; quindi, un credito già determinato - o, comunque, determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche- nel proprio ammontare, tanto da aver indotto l’odierno ricorrente a formulare la propria pretesa mediante indicazione specifica dell’importo vantato, senza alcunindice che quell’importo potesse essere inferiore a quello effettivamente spettante. 3.-In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1