Court dismisses appeal on fiduciary trust transfer, ruling prescription starts only upon fiduciary's refusal, not contract date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Anna Maria Tumbiolo and Michele Tallarita against a second-instance judgment ordering them to transfer a property share under a fiduciary trust. The lower courts had ruled that the ten-year prescription period began when the fiduciary formally requested transfer and was refused, rather than from the contract date. The Supreme Court affirmed this view, stating that the fiduciary's obligation to transfer arises only upon request, so the clock starts at the moment of refusal, not the initial agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932, 2935 c.c.; The prescription period for a fiduciary's duty to transfer property begins only upon the fiduciary's refusal to comply with the beneficiary's request, not from the date of the fiduciary contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19495/2021 R.G. proposto da: TUMBIOLO ANNA MARIA, TALLARITA MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO PASSALACQUA, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrenti – contro CAMPO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO SAMMARTANO con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; -resistente- avverso la sentenza n. 978/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 6/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. Francesco Campo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Anna Maria Tumbiolo per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., l’adempimento dell’obbligazione di trasferimento della quota di ½ della proprietà d’un immobile, oggetto di un patto fiduciario risultante dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dello stesso sottoscritta dalla convenuta. La Tumbiolo si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e proponendo querela di falso in relazione alla dichiarazione unilaterale,a suo dire riportante una data di sottoscrizione alterata.
Il Tribunale dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Michele Tallarita, marito della convenuta, il quale, costituendosi, eccepì preliminarmente la prescrizione del diritto vantato dall’attore, in ragione del decorso del previsto termine decennale decorrente dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte della moglie. Quest’ultima si associò all’eccezione del marito. Il Giudice di prime cure, reputata fondata l’eccezione , rigettò la domanda attorea. La Corte d’appello di Palermo riformò la sentenza di primo grado e, accogliendo l’appello proposto dal Campo, condannò la Tumbiolo a trasferire all’appellante la quota oggetto del patto fiduciario.
I Giudici di secondo grado, per quel che qui ancora rileva, ritennero che, nel caso di specie, la prescrizione non fosse maturata perché ancora decorsa al momento dell’invio della diffida ad adempiere di cui all’intimazione del 13.2.2015 e alla successiva azione proposta Infatti il termine di decorrenza della prescrizione, spiega la Corte di merito, decorre va dal momento in cui l’appellante Campo aveva formalizzato, con la diffida del 13/02/2015 , la richiesta di trasferimento della quota intestata alla Tumbiolo e dal rifiuto di quest’ultima, che consentiva alfiduciante di agire coattivamente , ai sensi dell’ art. 2932 cod. civ.
Solo da un tale momento avrebbe cominciato a decorrere la prescrizione. Pertanto,al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il 25/03/2015, il dirittonon si era affatto prescritto. Nel merito, la domanda doveva essere accolta , essendo emersa la prova dell’esistenza del patto fiduciario, mai negato dalla Tumbiolo, nonché il suo inadempimento all’obbligazione di ritrasferire la quota di ½ di cui era intestataria apparente. Anna Maria Tumbiolo e Michele Tallarita propongono ricorso fondato su un unico motivo. Francesco Campo, rimasto intimato, tuttavia ha depositato “memoria”.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 biscod. proc. civ. e i ricorrenti hanno chiesto decidersi il ricorso.
5. La Tumbiolo e il Tallarita censurano la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935. e 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. Si assume che l’interpretazione dell’art. 2935 cod. civ. resa dalla Corte distrettuale, in aderenza a indirizzo di legittimità non condiviso dai ricorrenti, condurrebbe alla conclusione secondo la quale l’obbligazione del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante inizi a decorrere al momento della stipula del pactum fiduciae che, giova ribadirlo, nel caso oggetto del presente ricorso è stato sottoscritto in data 29.01.2003.
Secondo autorevole dottrina è proprio questo il momento in cui il fiduciante può chiedere il trasferimento ossia il momento il cui può far valere il proprio diritto; trascorsi dieci anni dalla conclusione del negozio fiduciario, senza che il fiduciante abbia chiesto ed intimato il trasferimento, il suo diritto si prescrive 6. Occorre premettere che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U., n. 9611, 10/04/2024, Rv. 670667 –01).
Ciò posto il consigliere proponente dottor Mauro Mocci legittimamente presiede il Collegio. Ancora in via di preliminarietà la memoria della parte rimasta intimata deve essere dichiarata inammissibile.
7. Il ricorso è destituito di fondamento. Non emergono apprezzabili ragioni per discostarsi dall’orientamento di legittimità, al quale deve darsi continuità, secondo il quale il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che inizia, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore (Sez. 6-2, n. 32267, 02/11/2022, Rv. 666164 -01).
A ulteriore chiarimento va rilevato che far decorrere la prescrizione dal giorno della convenzione fiduciaria frustrerebbe del tutto lo scopo dello strumento. Il fiduciante, per le più svariate ragioni, ricorre al fiduciario confidando nella piena e assoluta leale fedeltà di costui, il quale, nel momento in cui gli verrà richiesto, e solo da quello, dovrà provvedere ad adempiere a quanto impostogli dal patto fiduciario. Solo da quel momento, che segna inequivocamente l’inadempimento e, a un tempo, la violazione del negozio e la rottura della fiducia, si può parlare d’inerzia del fiduciante.
8. Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento alla cassa delle ammende dellasomma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023). Poiché la controparte, nonostante il deposito dell’irrituale “memoria”, è rimasta intimata, non vi è luogo a statuizione sul capo delle spese legali e, pertanto, non può farsi applicazione di quanto disposto dall’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello