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Ordinanza Interlocutoria — n. 1607/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1607/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1607/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Marco Fiorini ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte d’Appello aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. La Corte d’Appello con provvedimento del 23 febbraio 2021 ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la revoca e ha altresì liquidato i compensi al difensore della parte ricorrente.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 1607/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo, che investe unicamente la revoca della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, senza però contestare anche la contestuale liquidazione dei compensi al difensore, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, co. 1, lett. a), DPR n. 115/2002. 2.Ritiene il Collegio che, poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità di patrocinio aiuti concessi dagli Stati difetto di legittimazione del ministero pubblico anticipo delle spese revoca del gratuito patrocinio

Giurisprudenza citata

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sez. un. n. 19161/2009
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9908-2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro temporis, rappresentato e difeso ex lege dal l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –ricorrente – contro FIORINI MARCO rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO BACCHESCHI e ELISA VALENTINI; –controricorrenti – avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZEdepositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere dott. MAURO CRISCUOLO; Lettala memori a del controricorrente; RILEVATOCHE:

1. Marco Fiorini ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte d’Appello aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. La Corte d’Appello con provvedimento del 23 febbraio 2021 ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la revoca e ha altresì liquidato i compensi al difensore della parte ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione affidato a unicomotivo. Fiorini Marco ha resistito con controricorso e ha depositato memoriain prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO CHE:

1. Il motivo, che investe unicamente la revoca della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, senza però contestare anche la contestuale liquidazione dei compensi al difensore, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, co. 1, lett. a), DPR n. 115/2002. 2.Ritiene il Collegio che, poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha espressamente negato che il ricorso potesse essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 170, in quanto ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.

Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011, per tutte). Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. P.Q.M La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per le valutazioni di sua competenza quanto alla trasmissione del ricorso a una sezione penale della