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Ordinanza — n. 1564/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1564/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1564/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10978/2025R.G. proposto da MAZZEO FEDERICA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDROche la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 4693/2025 depositata il 23/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 26 maggio 202 5 Federica Mazzeo , già difensore d’ufficio di Majkon (o Maikon) Ahetovic (o Akmetovic), proponeva opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso da leipresentat o al Tribunale di Roma .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1564/2026 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, laricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione sostanzialmente assente. La censura è fondata. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “ mancata opposizione ” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere.

Parole chiave

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prestazioni compensative rimborso delle spese spese di difesa spese di assistenza diritto al risarcimento danni compensazione nel fallimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10978/2025R.G. proposto da MAZZEO FEDERICA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDROche la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 4693/2025 depositata il 23/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 26 maggio 202 5 Federica Mazzeo , già difensore d’ufficio di Majkon (o Maikon) Ahetovic (o Akmetovic), proponeva opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso da leipresentat o al Tribunale di Roma .

Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo alla Mazzeola somma di € 1.453,00oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultima, a fronte della “mancata opposizione”da parte del Ministero. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Federica Mazzeo, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, laricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione sostanzialmente assente. La censura è fondata. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “ mancata opposizione ” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere.

La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore della ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di Federica Mazzeo, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì il Ministero della Giustiziaal pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100 per esborsi