Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1458/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1458/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1458/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9892/2024 R.G. proposto da CACCIA FRANCESCA, difesa da se stessa -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE L'AQUILA n. 733/2023 depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2023, l’avvocato Francesca Caccia, in qualità di difensore di Mario Zilli, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di L'Aquila avverso il decreto concui le era stato liquidato un compenso ritenuto inadeguato per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 111 Cost, art. 111 Cost, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 1458/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Si richiama l’art. 92, co. 2 c.p.c. e si esclude la soccombenza reciproca poiché l’opposizione è stata integralmente accolta. I due motivi sono da esaminare congiuntamente poiché fanno valere la stessa questione. Essisono accolti. La compensazionedelle spese processuali, fuori dai casi tipizzati dall’art. 92 co. 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assolutadella questione, mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), richiede una motivazione che individui specificamente la presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino, come risulta dall’integrazione apportata da Corte cost. n. 77 del 2018e come è stato ribadito, fra le meno remote, da Cass.26847/2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di rivendicazione nel pignoramento diritti della difesa azione con domande successive rinvio del dibattimento ammende per infrazione procedurale spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 111 Cost
4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost.
art. 111 Cost
in relazione all’art. 111 Cost.
art. 91 c.p
2 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 91 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9892/2024 R.G. proposto da CACCIA FRANCESCA, difesa da se stessa -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE L'AQUILA n. 733/2023 depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2023, l’avvocato Francesca Caccia, in qualità di difensore di Mario Zilli, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di L'Aquila avverso il decreto concui le era stato liquidato un compenso ritenuto inadeguato per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale.

L'attività professionale aveva riguardato lefasi dinan z i al G.I.P., dinanzi al G.U.P. e dinanzi al Tribunale del riesame. In particolare, l'avvocato Caccia lamentava che per la liquidazione dei compensi relativi alla fase dinanzi al G.U.P., conclusasi con rito abbreviato articolato in due udienze, fosse stata erroneamente applicata la tabella n. 21 del protocollo locale, relativa ai procedimenti con udienza unica, anziché la tabella n.

27. Contestava, inoltre, che per la fase dinanzi al Tribunale del riesame, avente ad oggetto una misura cautelare detentiva, fosse stata utilizzata la tabella n. 12, prevista per le misure non detentive, in luogo della corretta tabella n.

11. Il Ministero della Giustizia rimaneva contumace. Il Tribunale di L'Aquila ha accolto l’opposizione. Ha ritenuto fondate le doglianze dell'opponente sulla base della documentazione prodotta. Di conseguenza, in riforma del decreto impugnato, il Tribunale ha liquidato il compenso nella misura richiesta di € 1.349,33 per la fase dinanzi al G.U.P., € 800,00 per la fase dinanzi al G.I.P. ed € 1.756,00 per il riesame, per un totale di € 3.905,33, compensando le spese di lite. Ricorre in cassazione l’Avv. Caccia con due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. Si deduce che il Tribunale, dopo avere integralmente accolto l’opposizione, ha compensato le spese senzaalcuna motivazione . Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. Si deduce che la compensazione è illegittima perché mancano ragioni giuridiche e fattuali idonee.

Si richiama l’art. 92, co. 2 c.p.c. e si esclude la soccombenza reciproca poiché l’opposizione è stata integralmente accolta. I due motivi sono da esaminare congiuntamente poiché fanno valere la stessa questione. Essisono accolti. La compensazionedelle spese processuali, fuori dai casi tipizzati dall’art. 92 co. 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assolutadella questione, mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), richiede una motivazione che individui specificamente la presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino, come risulta dall’integrazione apportata da Corte cost. n. 77 del 2018e come è stato ribadito, fra le meno remote, da Cass.26847/2023.

Il caso concreto non rient ra fra quelli tipizzati legislativamente e il giudice non ha indicato alcun ’altra analoga grave ed eccezionale ragione,né questa è desumibile dal complesso della motivazione. La statuizione sulle spese è quindi nulla per falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 91 c.p.c. 2. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat a in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di L'Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato i n relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale dell’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la liq