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Ordinanza — n. 1369/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal correcting lawyer fees, ruling it is an error of judgment, not a material calculation error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1369/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to correct the lawyer's fees awarded in a previous judgment. The appellant argued the lower court miscalculated fees by ignoring the 'indeterminate value' tariff bracket, while the opposing party and the Court contended this constituted an error of judgment rather than a mere calculation slip. The Court held that the special procedure for correcting material errors under Article 287 of the Civil Procedure Code applies only to simple calculation mistakes, not to substantive errors in legal application or valuation.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; The special procedure for correcting material errors applies solely to simple calculation mistakes or lapsus, excluding errors of judgment regarding the application of legal tariffs or the valuation of the case.

Parole chiave

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material error correction lawyer fees calculation error of judgment Civil Procedure Code indeterminate value tariff Corte di Cassazione procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
d.m. n. 55/2014
Art. 5, comma 6, del DM n. 55/2014
In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del d.m.
Art. 10 c.p.c.
art. 86 c.p
Arturo Ferlicchia, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., nonché dall’Avv.
art. 287 c.p
art. 15 c.p
art. 10 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4185 del 12/11/1976
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 27/10/1966
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 27/10/1966).
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 18/11/2016
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una soccombente(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 18/11/2016).
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12770 del 11/05/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorson. 13225/2024 propost o da: Avv. Arturo Ferlicchia, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., nonché dall’Avv. Francesco Mascoli; -ricorrente - contro De Leo Mariaelena; De Leo Ester; Berardi Carlo; Vendola Francesca; -intimati – - avverso l a sente nza n. 34461 /20 2 3 emessa d a l la C orte d i Cassazione in data 11/12/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; FATTI DI CAUSA 1. Con istanza depositata in data 12.6.2024, l’Avv. Arturo Ferlicchia, premesso che: l’11.12.2023, a seguito di proposizione di ricorso per cassazione, era stata pubblicata la sentenza n. 34461/2023 — non notificata — con cui questa Correzione errore materiale – Violazione tariffe professionali Corte aveva rigettato le sue domande, condannandolo al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidava in euro 200,00 per spese ed euro 4.300,00 per compensi in favore di De Leo Marialena e in euro 200,00 per spese ed euro 5.700,00 per compensi in favore di De Leo Ester, il tutto oltre IVA, C..A. e rimborso spese generali del 15%; -il d.m. n. 55/2014 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione del valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 prevede compensi che oscillano tra un minimo di euro 1.541, un medio di euro 3.082,00 ed un massimo di euro 4.623,00, oltre accessori ed oneri di legge; la sentenza era affetta da errore di calcolo dei compensi, non avendo la Corte motivato la deroga dei parametri tra minimo e massimo; tanto premesso, chiedeva procedersi alla correzione dell’errore materiale di calcolo liquidando le spese ed i compensi in favore di De Leo Marialena e di De Leo Ester nel rispetto del d.m. n. 55/2014.

Le controparti non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale l’istante ha depositato memoria illustrativa.

2. Il ricorso è inammissibile. Invero, non è possibil e ricorrere, in una fattispecie del genere, alla procedura di correzione errore materiale, se si considera che quest’ultima è esperibile nel solo caso in cui la sentenza sia inficiata da omissioni o da errori materiali o calcolo e non anche quando si assume che sussista un errore di giudizio (nel caso di specie, rappresentato dalla erronea individuazione del valore della controversia o dalla mancata motivazione del superamento dei limiti massimi tariffari), sia pure derivato dal difettoso esame degli atti di causa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4185 del 12/11/1976).

Inparticolare, in tema di liquidazione delle spese del giudizio, solo ove si tratti di un errore di calcolo o di semplice lapsus, non implicante un vizio logico di motivazione o la violazione di una norma giuridica, il rimedio all'uopo consentito èla procedura per la correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 27/10/1966). Ciò in quanto l'errore di calcolo, correggibile con la speciale procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., è quell'errore che, oltre a concernere un mero sbaglio o svista del giudice, non tocchi il contenuto della decisione e non possa, quindi, ripercuotersi su altre statuizioni della sentenza, come, ad esempio, in materia di regolamento delle spese processuali, cioè nel caso in cui l'errore abbia determinato una soccombenza erronea nella lite.

Pertanto in tale ultima ipotesi si richiede non già la pura e semplice correzione dell'errore materiale, ma una nuova valutazione circa l'onere delle spese, in relazione all'accertato errore di calcolo che abbia inciso sul risultato finale della lite (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 247 del 07/02/1962).

2. Rappresenta, del resto, un principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudicepuò motivatamente quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, con il solo limite inderogabile dei valori minimi,a seguito del d.m. n. 37/2018. Come è noto,allora, il valore della controversia in una denuncia di nuova opera non è determinato dal valore economico dell’opera, ma è correlato al valore della domanda oggetto della causa di merito.

Nel caso di specie, Arturo Ferlicchia, conseguito il provvedimento cautelare di sospensione dei lavori intrapresi per la costruzione di un ascensore, ha instaurato il giudizio petitorio di merito, invocando la declaratoria di illegittimità dell’opera realizzata (perché in spregio alle norme relative alle distanze tra costruzioni e a quelle delle costruzioni dalle luci esistenti; cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione) e la condanna dei convenuti alla sua rimozione, nonché al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. Orbene, quando si controverte sulla violazione, da parte del convenuto, delle norme relative alle distanze legali da seguire nelle costruzioni, il valore della causa va determinato, in mancanza di specifica disposizione di legge, in base al criterio dettato dall'art. 15, terzo comma, c.p.c., con riguardo al valore del fondo del convenuto, da considerarsi quale fondo servente, gravato dal peso delle limitazioni per il cui rispetto l'attore agisce in giudizio.

Tale criterio di valutazione non subisce deroga nelle ipotesi in cui la pretesa dell'attore non tenda soltanto all'accertamento della violazione del diritto, bensì miri altresì ad ottenere dal giudice il ripristino della situazione precedente, risultato strettamente collegato all'accertamento della violazione suddetta. Se, peraltro, le nuove opere abbiano apportato all'immobile, gravato dalla limitazione, modificazioni di tale entità e struttura da trasformare la natura ed incidere sulle caratteristiche e la destinazione originaria del fondo, sì che i mutamenti costituiscono entità ben distinta sul fondo stesso quale risulta iscritto al catasto, la causa, qualora la costruzione non sia ancora iscritta al catasto ed il valore dell'intero immobile non possa determinarsi dagli atti, è da ritenere di valore indeterminabile (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 20/04/1970).

In base al terzo comma dell’art. 15 c.p.c., infatti, se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi di stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del d.m. 55 del 2014 stabilisce che le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022).

Questa Sezione ha chiarito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24076 del 2019), in una fattispecie per certi versi sovrapponibile a quella in esame, che «Pacifico che la causa patrocinata dall'A. a tutela delle ragioni di R. P. era di valore indeterminabile, il giudice nella liquidazione avrebbe dovuto fare applicazione del principio enunciato dall'art. 5, comma sesto, del DM n. 55/2014, ai sensi del quale: "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia." Il giudice di merito, quindi, pur valutando in modo discrezionale l'oggetto e la complessità della controversia, avrebbe dovuto fare applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione del compenso, mentre ha scientemente utilizzato quello di riferimento per le cause con valore determinato da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, come sopra esposto, e ciò costituisce sicura violazione di legge per motivazione apparente.» Non è altrimenti decisiva la dichiarazione di valore della controversia resa dall’odierno istante a pagina 2 del ricorso per cassazione (che, come è noto, non è vincolante per il giudice, dovendo questi determinarlo autonomamente per liquidare le spese processuali, tenendo conto della complessità della causa e del risultato ottenuto; cfr., in tal senso, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12770 del 11/05/2023, secondo cui, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti"), a mente della quale la stessa oscillerebbe tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.

Applicando il corretto valore, il compenso complessivamente riconoscibile oscillerebbe, considerando le tre fasi dello studio, introduttiva del giudizio e decisionale ed applicando i valori medi, tra un minimo di euro 3.418,00 ed un massimo di euro 7.655,00, con un valore intermedio di euro 5.513,00. Ne consegue che gli importi liquidati da questa Corte con sentenza n. 34461/2023 dell’11.12.2023 (di euro 4.300,00 in favore di De Leo Marialena e di euro 5.700,00 in favore di De Leo Ester) si porrebbero, comunque, esattamente in linea con il valore intermedio in precedenza indicato e, comunque, sensibilmente al di sotto del valore massimo riconoscibile.

2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una soccombente(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 18/11/2016). Nel caso di rigetto di un’istanza di correzione di errore materiale, la parte istante non deve essere condannata al versamento del doppio del contributo unificato, poiché tale procedura ha natura amministrativa e non giurisdizionale, e non costituisce un’impugnazione della decisione (cfr. Cass., Se