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Ordinanza — n. 1343/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming 'fact' vs 'point' distinction invalidates procedural admissibility of civil code violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1343/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that a 2012 legislative amendment changing 'point' to 'fact' in Article 360 of the Civil Procedure Code rendered her procedural complaints inadmissible. The appellant argued this textual modification was substantive rather than formal, yet the court found the distinction irrelevant to the admissibility of her specific grievances regarding the lower court's interpretation of a marital separation agreement. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal fees and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The distinction between 'fact' and 'point' in Article 360 of the Civil Procedure Code does not affect the admissibility of complaints alleging violation of substantive civil law provisions.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Article 360 admissibility legislative amendment interpretation procedural complaints dismissal substantive vs procedural law restituzione della proprietà esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ.
3del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , Loredana Maria D’Alessandro ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 1362 cod. civ.
La Corte d’appello ha, quindi, sottolineato che, «secondo una interpretazione della scrittura quanto più aderente alla comune intenzione delle parti, ex art. 1362 cod. civ., emerge che gli ex coniugi avesse ro gradatamente previsto che con il ricavato della vendita si dovesse: Ric.
Art. 1988 cod. civ.
A queste considerazioni può aggiungersi che, in ogni caso, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
La decisione è conformealla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., sicché, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art.
Art. 96 cod. proc. civ.
civ., in applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
art. 360 cod. proc. civ
3del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 1362 cod. civ
La Corte d’appello ha, quindi, sottolineato che, «secondo una interpretazione della scrittura quanto più aderente alla comune intenzione delle parti, ex art. 1362 cod. civ., emerge che gli ex coniugi avesse ro gradatamente previsto che con il ricavato della vendita si dovesse: Ric.
art. 1988 cod. civ
A queste considerazioni può aggiungersi che, in ogni caso, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
La decisione è conformealla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., sicché, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., in applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 2805 del 5/02/2011
Cass. Sez. 5, n. 2805 del 5/02/2011; Cass.
Cass. Sez. 6-1, n. 2268 del 26/01/2022
Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.
Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540
27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18501- 20 23 proposto da: D’ALESSANDRO LOREDANA MARIA, elettivamente domiciliatain Roma, via Monte Zebio n. 28 , presso lo studio dell'avv . Carlo Alessi , rappresentata e difes a dall'avv . Calogero Ariosto e dall’avv. Dario Frazzetta, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro PAGANO MICHELE CATENO, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Osnatoe con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec indicato ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 266 / 2023 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, pubblicatail 28/6/2023 e notificata nella stessa data;

Ric. 2023n. 18501 sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a del la ricorrente . FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 266/2023, la Corte d’appello di Caltanissetta, accogliendo l’appello di Michele Cateno Pagano, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 354/2018, ha rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 50.000,00, proposta da Loredana MariaD’Alessandro in forza della scrittura privata conclusa il 31 luglio 2007.

In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che l’accordo negoziale invocato a fondamento della domanda, stipulato tra le parti per regolare lo scioglimento della comunione su un immobile, non contenesse un riconoscimento incondizionato del debito di euro 50.000, ma soltanto un impegno di restituzione subordinato alla misura del ricavato della vendita dell’immobile stesso, da impiegarsi innanzitutto per l’estinzione del mutuo; dall’alienazione dell’immobile, invece, non era residuato alcunché da restituireperché il prezzo ricavato dalla vendita a terzi era stato soltanto di euro 270.000,00, inferiore a quello programmato e sperato di euro 320.000,00 e l’ importo era stato integralmente utilizzato per l’estinzione del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca accesa in favore dell’Istituto bancario che aveva erogato la somma necessaria all’acquisto.

2. Avverso questa sentenza Loredana Maria D’Alessandro ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati da memoria; Michele CatenoPagano ha resistito con controricorso . In data 24/9/2024, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso per manifesta infondatezza. In data 20/10/2024, la ricorrente Loredana Maria D’Alessandro ha chiesto la decisione. Ric. 2023n. 18501 sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 3 - È stata, di conseguenza , fissata la trattazione in camera di consiglio in data odierna. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Con il primo motivo articolato in riferimento al n. 3del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , Loredana Maria D’Alessandro ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1988 cod. civ., per avere la Corte di merito rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 50.000,00 sull’errato presupposto che l’accordo negoziale tra coniugi separandi del 31 luglio 2007 non contenesse un riconoscimento di debito, ma soltanto una dichiarazione di impegno condizionata all’ottenimento di un diverso e maggiore prezzo. 1.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. La Corte d’appello ha, innanzitutto , sottolineato che nel ricorso per separazione consensuale, sottoscritto congiuntamente in data 31/7/2007,i coniugi in crisi coniugale , oltre a regolare le condizioni di separazione avevano previsto di alienare, « entro e non oltre il 31/12/2007» al prezzo tra loro concordato di euro 320.000,00 , la villa in proprietà comune sita in Caltanissettaalla via Santo Spirito, gravata da mutuo acceso preso il Banco di Sicilia s.p.a. per l’importo di euro 250.000,00, «impegnandosi» a estinguere questomutuo con ilricavato della vendita; avevano,poi, previsto che «l a restante somma » sarebbe stata suddivisa in parti uguali tra di loro « previa attribuzione alla Signora D’Alessandro della somma dieuro 50.000,00 », da lei stessa versata in via esclusiva al momento dell’acquisto della villa.

La Corte d’appello ha, quindi, sottolineato che, «secondo una interpretazione della scrittura quanto più aderente alla comune intenzione delle parti, ex art. 1362 cod. civ., emerge che gli ex coniugi avesse ro gradatamente previsto che con il ricavato della vendita si dovesse: Ric. 2023n. 18501 sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 4 - 1) estinguere il mutuo;

2) restituirsi la somma di euro50.000,00 a D’Alessandro;

3) dividere l’eventuale eccedenza. Tale proposito, però è risultato non completamente realizzato in quanto il prezzo di vendita ricavato, di soli euro 270.000 e, perciò, inferiore a quello sperato, non ha consentito, detratte le somme necessarie a estinguere il debito, alla D’Alessandro di recuperare quanto sperato». Nella sentenza qui impugnata, dunque, la Corte d’appello ha provveduto alla ricostruzione della volontà delle parti come contenuta nella scrittura, esplicitamente riferendosi alla «chiarezza della terminologia utilizzata» e dalla mancanza di « alcun altro elemento ricavabile aliunde, da cui poter supporre che la somma pretesa dalla D’Alessandro dovesse a lei essere restituita “a prescindere dall’esito della vendita”, anzi risultando chiaro che le parti avevano espressamente pattuito che “dal ricavato” della vendita doveva residuare l’importo da rendere» (v. pag.7 della sentenza).

Questa operazione ermeneutica non è stata adeguatamente censurata. Per principio consolidato, infatti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.: in conseguenza, il ricorrente per cassazione deve non soltanto fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali(Cass.

Sez. 1, n. 27136 del 15/11/2017; Cass. Sez. 5, n. Ric. 2023n. 18501 sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 5 - 873 del 16/01/2019; Cass. Sez. L, n. 18214 del 3/07/2025). Pertanto, non è sufficiente il semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra(Cass.

Sez. 3 , n. 11254 del 10/05/2018). A queste considerazioni può aggiungersi che, in ogni caso, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinereal momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: in conseguenza, vienemeno ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che – come accaduto nella fattispecie - esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass Sez. 1, n. 2091 del 25/01/2022).

In tal senso, allora, l’argomentazione della ricorrente non coglie nel segno perché,in ogni caso, il riconoscimento è stato interpretato dalla Corte territoriale come condizionato alla sussistenza di un residuo Ric. 2023n. 18501 sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 6 - del prezzo dopo l’estinzione del mutuocon conseguente venir meno di ogni effetto vincolante.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ. , la ricorrente ha lamentato l’omesso esame della natura giuridica di promessa di pagamento e/o di ricognizione di debito, da attribuire alla dichiarazione del Pagano contenuta nell’accordo negoziale del 31 luglio 2007, in merito alla sommada lei anticipata per l’acquisto della casa coniugale . 2.1. Anche questo motivo è inammissibile per come è stato formulato. Come chiarito da questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, laddove prevede l’ipotesi di censura per «omesso esame» concernente «un fatto decisivo per il giudizio» si riferisce ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» (come avvenuto nel caso di specie, laddove la ricorrente ha lamentato una scorretta valutazione della dichiarazione fatta dal Pagano dell’accordo oggetto di causa, così, in effetti, riproponendo – sotto altra veste - la stessa censura di cui al primo motivo),che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle doglianze irritualmente formulate: questa interpretazione è stata fondata sulla modifica testuale operata sull’articolo nel 2012, con la specifica sostituzione con il lemma «fatto» del precedentemente utilizzato, cioè «punto»; quest’ultimo sostantivo, infatti, costituiva un termine atecnico con cui era possibile indicare sia fatti che questioni, sicché la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di conseguenze (cfr.

Cass. Sez. 5, n. 2805 del 5/02/2011; Cass. Sez. 6 -1, n. 2268 del 26/01/2022). Ric. 2023n. 18501 sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 7 - 3. Il ricorso deve essere perciò, respinto, con conseguente condanna della ricorrente Loredana Maria D’Alessandro al rimborso delle spese processuali in favore di Michele Cateno Pagano , liquidate come in dispositivo. La decisione è conformealla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., sicché, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente deve essere condannataal pagamento, a favore del controricorrente , di una somma equitativamente determinatain euro 2.500,00, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente quantificata in euro 1.500,00, a favore della Cassa delle ammende.

Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Loredana Maria D’Alessandro al pagamento, in favore diMichele Cateno Pagano, delle spese del giudizio di legittimità, Ric. 2023n. 18501 sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 8 - che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna, altresì, la stessa ricorrente, ai sensi dell’art. 96,comma III, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore di Michele Cateno Pagano e, in applicazione dell’art. 96, comma IV , cod. proc. civ., di ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p