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Ordinanza — n. 1333/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by correcting appeal deadline start date to after summer holiday suspension period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1333/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court set aside the Court of Appeal's dismissal of an appeal due to procedural timeliness. The appellant argued the six-month appeal period should begin after the summer holiday suspension, not on the publication date during that suspension. The Court agreed, ruling that the deadline correctly starts the day after the suspension ends, making the electronic notification timely.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge 742/1969; Art. 155 c.p.c.: When a six-month appeal period begins during the summer holiday suspension, the initial term is deferred to the end of August, commencing on the first day after the suspension, and the final deadline corresponds to the same day in the following March.

Parole chiave

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appeal deadline calculation summer holiday suspension procedural timeliness electronic notification Civil Procedure Code notifica tardiva dei difetti disdetta tardiva eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge 742/1969
civ., la violazione dell’art. 1 della legge 742/69, come modificato dall’art.
Art. 155, comma 2, c.p.c.
16 della legge 162/2014 e dell’art. 155 cod.
Art. 327 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art.
art. 155 cod. proc. civ
16 della legge 162/2014 e dell’art. 155 cod. proc. civ.
art. 337 cod. proc. civ
in relazione all’art. 337 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello individuato erroneamente il termine iniziale di sei mesi per l’impugnazione della sentenza, in Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, n. 14147 dell'8/07/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21277- 20 23 proposto da: LIGORIO CONCETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Francesco Larocca dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro IRIS EDILIZIA s.c.a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e TAURISANO STEFANO; -intimati - avverso la sentenza n. 304/2023 della CORTE D'APPELLO di LECCE , pubblicatail 29/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA;

Ric. 2023n.21277 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 2 - rilevato che: - con sentenza n. 304/2023 , la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Concetta Ligorioavverso la sentenza n. 1254/2018 con cui il Tribunale di Brindisi aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti di Iris Edilizia s.c.a.r.l., di cui era socia, quale assegnataria di un appartamento e di Stefano Taurisano, direttore dei lavori di costruzione ; ella aveva chiesto la dichiarazione di nullità dell’atto pubblico di assegnazione in suo favore dell’appartamento della cooperativa, per difetto di conformità dell’immobile alle risultanze catastali (art. 29 l.82/1985) e al capitolato di appalto, nonché l’accertamento della esistenza di numerosi vizi, con riserva di separato giudizio per il risarcimento dei danni; - in particolare, per quel che qui rileva, la Corte d’appello, dopo aver rilevato che la sentenza era stata depositata il 28.8.2018, ha ritenuto che il termine semestrale ex art. 3 2 7 cod. proc. civ. fosse venuto a scadere il 28.2.2019, ultimo giorno del sesto mese successivo (detratto il periodo disospensione feriale), mentre l’atto di appello era stato notificato per posta elettronicacertificata soltanto il successivo 1.3.2019; -avverso questa sentenza Concetta Ligorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

Iris Edilizia s.c.a.r.l. e Stefano Taurisano non hanno svolto difese; considerato che: - con il primo motivo, Conce tt a Ligorio ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1 della legge 742/69, come modificato dall’art. 16 della legge 162/2014 e dell’art. 155 cod. proc. civ. in relazione all’art. 337 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello individuato erroneamente il termine iniziale di sei mesi per l’impugnazione della sentenza, in Ric. 2023n.21277 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 3 - mancanza di sua notificazione, non nel 1 ° settembre, ma nel giorno della pubblicazione, seppure avvenuta in periodo di sospensione feriale; -il motivo è fondato.

Questa Corte ha già stabilito che in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969; secondo questa norma, come modificata dall'articolo 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il decorsodel termine, se ha inizio durante il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni annoe questo giorno deve essere computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. proc. civ., non ex numero, bensì ex nominatione dierum, spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo(da ultimo, v.

Cass. Sez. 6 - 3, n. 14147 dell’8/07/2020); - la notifica dell’appello è avvenuta il primo marzo (quindi nell’ultimo giorno utile del termine decadenziale), sicché l’impugnazione si sarebbe dovuta consideraretempestiva; - l’accoglimento del primo motivo implica la cassazione della sentenza impugnata e l’assorbimento del secondo motivo con cui la ricorrente ha lamentato l’omesso esame in merito delle censure formulate in appello, riproponendole; -la sentenza impugnata deve, perciò , essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per il prosieguo del giudizio, con la statuizione sugli altri motivi di gravame e Ric. 2023n.21277 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 4 - provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con