Cassation court quashes appeal for failure to assess evidence contradicting gratuitousness presumption between spouses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision, which had dismissed the lawyer's opposition to a payment order based on a presumption of gratuitousness between spouses. The appellant argued that an internal agreement regarding reciprocal defense services and the couple's deteriorating relationship invalidated this presumption, facts the lower court ignored. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new examination of the evidence and the specific impact of the marital agreement on the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 112, 115, 116 c.p.c.: When a lower court applies a legal presumption of gratuitousness in a dispute between spouses without evaluating contradictory evidence regarding an internal agreement or the actual nature of the relationship, the decision must be quashed for failure to assess the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22463- 20 20 proposto da: GUERRA GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in Roma, viaGiovanni Severano n. 35, presso lo studio dell'avv . Alessandro Ferri , rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro BAROGI ALESSANDRA, elettivamente domiciliatain Roma, p.le Clodio 56, presso lo studio dell'avv.Giovanni Bonaccio, rappresentata e difes a dall’avv. Anna Bartoli, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 998/2020della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , pubblicatail 10/3/2020;
Ric. 2020n.22463 sez. S2 - ud. 9 - 4 - 20 2 5 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 380/11 , il T ribunale di Rimini accolse l'opposizione proposta dall’avv. Alessandra Barogi avverso il decreto ingiuntivo n.1861/07 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 3772,98,ottenuto nei suoi confronti dall'avv.Guglielmo Guerra,a titolo di compenso professionale per l’attività di difesa svolta in suo favore.
A fondamento dell'opposizione , l'ingiunta aveva allegato la propria qualità di moglie del creditore e di socia al 50% dello studio legale, invocando, in conseguenza , la gratuità della prestazione in quanto svolta affectionis vel benevolentiae causa.
2. Con sentenza n. 998/2020 , La Corte d' a ppello di Bologna respinse l'appello proposto dall'avvocato Guerra. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale ri tenne infondata la denuncia di omessa pronuncia sull a sussistenza, quale limite alla invocata «presunzione di gratuità», di un accordo per le ipotesi di difesa reciprocamente prestata, secondo cui ciascuno dei coniugiaveva l’obbligo di restituzione del corrispettivo pagato, a titolo di spese, dal terzo soccombente, secondo la statuizionedella sentenza. In particolare, la C orte territoriale ri marc ò che la domanda di restituzione delle somme consegnate dal terzo, «ancor prima che inammissibile per difformità di causa petendi da quella azionata in monitorio», era infondatain ragione della presunzione di gratuità nei rapporti interni tra le parti.
3. Avverso questa sentenza, l'avvocato G uerra ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi a cui Alessandra Barogi Ric. 2020n.22463 sez. S2 - ud. 9 - 4 - 20 2 5 - 3 - ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato , con un primo profilo, in riferimento ai n . 3 del comma primo dell'art 360 cod. proc. civ., l'avvocato Guerra ha lamentato la violazione efalsa applicazione degli art. 112 , 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d' a ppello del tutto trascurato le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado contrarie alla presunzione di gratuità invocata dall’opponente avv.
Barogi e, in riferimento al n. 5, per aver omesso di valutare un fatto determinante e cioè l'avvenuto riconoscimento, da parte della stessa Barogi, dell'accordo secondo cui ciascuno di loro era obbligato a consegnare all’altro le somme ricevute dal terzo soccombente a titolo di pagamento di spese del giudizio se era stato l’altro a prestare l’attività di difesa. 1.1. Il motivo è fondatoquanto al secondo profilo . Risulta dalla stessa sentenza che l’avv. Guerra aveva, con i primi due motivi di appello, contestato l’omessa valutazione delle prove a superamento della presunzione di gratuità e l’omessa valutazione dell’accordo intercorso per le ipotesi di difesa prestata reciprocamente o in favore di «soggetti facenti parte della più stretta cerchia familiare», secondo cui ciascuno dei coniugi aveva l’obbligo di restituzione del corrispettivo pagato, a titolo di spese,dal terzo soccombente, secondo la statuizione della sentenza.
Rigettando i due motivid’appello, la Corte territoriale si è limitata a reiterare la presunzione di gratuità «attesa la motivazione del Giudice di primo grado in punto di scrutinio del compendio probatorio» e ha del tutto omesso di valutare l’accordo. Come rappresentato in ricorso, l’avv. Guerra aveva assistito l’avv. Barogi in una causa per recupero di canoni di locazione a lei non Ric. 2020n.22463 sez. S2 - ud. 9 - 4 - 20 2 5 - 4 - pagati e per l’illegittima appropriazione di un contatore; ella, quale parte vittoriosa – la circostanza non è contestata – aveva trattenuto tutta la somma corrispostale dalla terza soccombente in esecuzione della sentenza, sia gli importi a lei riconosciutinel merito della pretesa, sia gli importi a lei attribuitia titolo di spese.
Con il suo ricorso per decreto ingiuntivo, l’avv. Guerra aveva preteso il compenso della sua attività professionale prestata in favore dell’avv. Barogi «come liquidati a suo tempo dal Tribunale di Rimini e incassati»dalla sua assistita. Quest’ultima aveva proposto opposizione avverso il decreto, invocando la «presunzione di gratuità» dell’incarico, ma riconoscendo in citazione(in ricorso risulta riprodotto il punto 10 a pag.
4) che con l’opposto avv. Guerra ella aveva convenuto, nel corso del ventennale sodalizio coniugale e professionale, «di prestare gratuitamente la propria opera professionale […] nei confronti dei soggetti facenti parte della più stretta cerchia familiare tanto dell’uno che dell’altra, vieppiù nei casi, quali quello di specie, in cui vi fosse stato il diretto coinvolgimento di uno dei due professionisti-coniugi-associati», salvo l’accordo di «ripetere le competenze dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima». Ciò precisato in fatto, deve considerarsi che, per principio consolidato, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass.
Sez. 2 , n. 23893 del 23/11/2016). Ric. 2020n.22463 sez. S2 - ud. 9 - 4 - 20 2 5 - 5 - L’accordo tra i due coniugi – incontroverso perché riconosciuto dalla stessa opponente – secondo cui le spese recuperate dal soccombente sarebbero state di chi aveva svolto l’attività professionale, anche in ipotesi di reciproca assistenza, costituiva dunque un fatto storico certamente decisivo che, se esaminato, avrebbe potuto determinareun esito diverso della controversia . La Corte d’appello non ha, invece , in alcun modo valutato l’incidenza di questo accordo sul diritto di credito azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
La sentenza impugnata deve perciò essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,perché provveda al riesame della domanda e alla valutazione della gratuità opposta dall’avv. Barogi in relazione ai principi suesposti e dell’incidenza dell’accordo che regolava i rapporti tra i coniugi. In logica conseguenza, è assorbito il primo profilo di censura relativo alla valutazione del materiale probatorio raccolto.
2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva pure l’assorbimento delsecondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma primo dell'art 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha denunciato la violazione degli articoli 112 , 115 , 116 cod. proc. civ., 2230 e 2237 cod. civ., per avere la Corte d'Appello omesso di considerare il fatto che l’avv. Barogi avesse trattenuto una somma comprensiva di quanto egli aveva anticipato per spese e contributi e aveva dovuto versare a nome proprio per IVA e oneri previdenziali.
3. Pure logicamente assorbiti risultano il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art 360 cod. proc. civ., con cui l’avvocato ha lamentato la violazione dell'articolo 2729 cod. civ., per avere la Corte d'Appello applicato la presunzione di gratuità soltanto in riferimento al rapporto di coniugio, omettendo di considerare, tuttavia, che all’epoca della controversia per le cui spese Ric. 2020n.22463 sez. S2 - ud. 9 - 4 - 20 2 5 - 6 - è giudizio, i rapporti di coppia erano già fortemente compromessi, tanto che l’avv.
Barogi aveva già presentato istanza di separazione ed era stato chiestoil sequestro dello studio, nonché del quarto motivo, anche articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente Guerra ha denunciato la violazione a falsa applicazione dell'articolo 12 delle preleggi per avere la Corte d'appello di Bologna interpretato «in contrasto con gli ordinari canoni ermeneutici il contratto di associazione professionale tra i coniugi»; in particolare la Corte avrebbe del tutto infondatamente affermato che il regime di separazione dei beni e la mancanza di affectio maritalis nel matrimonio non incidessero in maniera significativa sulla invocata «presunzione di gratuità» e dato rilievo al fatto che nello statuto dell'associazione professionale non fosse stata prevista l'onerosità delle prestazioni effettuate in modo reciproco.
5. Il ricorso è perciòaccolto quanto al primo motivo, assorbiti i restanti e la sentenza impugnata è in conseguenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché provveda al riesame della domanda dell’avv. Guerra secondo quanto precisato al punto 1.1. Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella cam