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Decreto — n. 1060/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1060/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1060/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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t. 380-bise 391 c.p.c.) Il Consigliere delegato Visti gli atti del procedimento n. 8051/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: SPADA TOMMASO, difesocome in atti contro ROMA CAPITALE, difesocome in atti; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, intimata; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1060/2026 — snciv · Corte di Cassazione: t. 380-bise 391 c.p.c.) Il Consigliere delegato Visti gli atti del procedimento n. 8051/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: SPADA TOMMASO, difesocome in atti contro ROMA CAPITALE, difesocome in atti; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, intimata; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero dei costi ripristino dello stato precedente compensazione nel fallimento controversie patrimoniali restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) Il Consigliere delegato Visti gli atti del procedimento n. 8051/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: SPADA TOMMASO, difesocome in atti contro ROMA CAPITALE, difesocome in atti; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, intimata; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 68 ,00 (duecentosessantotto)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma,