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Decreto — n. 1028/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1028/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1028/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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t. 380-bise 391 c.p.c.) Il Consigliere delegato Visti gli atti del procedimento n. 9875/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: MONTONE COSTANZA, difesacome in atti contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e ROMA CAPITALE, intimat i ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimat e svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 16.01.202

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1028/2026 — snciv · Corte di Cassazione: t. 380-bise 391 c.p.c.) Il Consigliere delegato Visti gli atti del procedimento n. 9875/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: MONTONE COSTANZA, difesacome in atti contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e ROMA CAPITALE, intimat i ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimat e svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 16.01.202

Parole chiave

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preparazione della difesa prove tardive notifica tardiva dei difetti indennità del difensore d'ufficio omissione del difensore corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) Il Consigliere delegato Visti gli atti del procedimento n. 9875/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: MONTONE COSTANZA, difesacome in atti contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e ROMA CAPITALE, intimat i ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimat e svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 16.01.202