Decreto — n. 877/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 17824/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: SANTORO MARISTELLA,difesa come in atti ; contro GENERALI ITALIA S.P.A.,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; BASSO GENNARO + 1, difesi come in atti (controricorrenti); FAVALE CARMEN, difesa come in atti (controricorrente); BARELA SERGIO + ALTRI(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 877/2026 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente Generali Italia S.p.A., che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti Basso Gennaro + 1 e Favale Carmen, in solidotra loro, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Parole chiave
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t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 17824/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: SANTORO MARISTELLA,difesa come in atti ; contro GENERALI ITALIA S.P.A.,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; BASSO GENNARO + 1, difesi come in atti (controricorrenti); FAVALE CARMEN, difesa come in atti (controricorrente); BARELA SERGIO + ALTRI(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate come in dispositivo , con unica liquidazione in favore delle parti controricorrenti Basso Gennaro + 1 e Favale Carmenin solido, in considerazione dell’identità dei difensorie delle tesi difensive prospettate;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente Generali Italia S.p.A., che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti Basso Gennaro + 1 e Favale Carmen, in solidotra loro, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,