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Decreto — n. 816/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 816/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 816/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 14989/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: CT EDILIZIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 278, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CHIANESE che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro MATTIA ANTONIO; - intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.329/2025 pubblicata in data 17 gennaio 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CT EDILIZIA SRL; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 816/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 14989/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: CT EDILIZIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 278, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CHIANESE che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro MATTIA ANTONIO; - intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.329/2025 pubblicata in data 17 gennaio 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CT EDILIZIA SRL; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro ritiro dell'azione giudiziaria abbandono definitivo del procedimento revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 14989/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: CT EDILIZIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 278, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CHIANESE che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro MATTIA ANTONIO; - intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.329/2025 pubblicata in data 17 gennaio 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CT EDILIZIA SRL; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di Numero registro generale 14989/2025 Numero sezionale 70/2026 Numero di raccolta generale 816/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14.1.2026. Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 14989/2025 Numero sezionale 70/2026 Numero di raccolta generale 816/2026 Data pubblicazione 15/01/2026