Decreto — n. 815/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Presidente titolare Letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 815/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
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CRETO sul ricorso proposto da: COPPOLA CONCETTA, COPPOLA STEFANO, COPPOLA GIANLUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO ROSAPEPE; -ricorrenti - contro IERMANO LUIGI, IERMANO FLORIANA, IERMANO ENRICO, quali eredi di GALASSO ALBA, rappresentati e difesi dagli avvocati VALERIO FREDA, ENRICO DE SIMONE; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro CIANFRONE ANNA MARIA, CORRENTE GIUSEPPINA, RINALDI FILOMENA, MASTROGIOVANNI ROSINA, RINALDI ERNESTO, STELLATO IOLANDA, MARTUSCELLI FRANCESCA, LOMBARDI NICOLA, PEDUTO FRANCESCO, PEDUTO LUISA, AGOSTINO ANGELO, AGOSTINO ROSA MARIA, GIANNELLA ANNA, SCUDIERO LAURA, GIANNELLA MASSIMO, TEDESCO GIOVANNI, RAPUANO PAOLO, PROTA ANNUNZIATA, MINERI RAFFAELE, CALIFANO MARIO, MARGIOTTA MARIA GRAZIA, CARUCCIO PAOLO, RAPUANO NICOLA, DI LUCCIO ALFREDO, SCUDIERO RENATA, CIRILLO ALFONSO, MARGIOTTA GIUSEPPE, RINALDI CARLO; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.5291/2024 pubblicata in data 23 dicembre 2024;
Il Presidente titolare Letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14.1.20