Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the request. The lower court had previously ruled in favor of the defendants, prompting the plaintiff to file a cassation appeal which was subsequently withdrawn. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the litigation without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must declare the case extinct without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 6393/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: CORVAIA GAETANO, GESTIONE IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VACCARO che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro GRAND HOTEL ET DES PALMES SRL, NIKE REAL ESTATE SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati ENRICO CADELO, FRANCESCO PAOLO DI TRAPANI; - controricorrenti – nonché contro MARE RESORT SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.2037/2024 pubblicata in data 17 dicembre 2024;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CORVAIA GAETANO, GESTIONE IMMOBILIARE SRL, accettata dalle controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6393/2025 Numero sezionale 66/2026 Numero di raccolta generale 811/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’altra parte svolto difese;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 gennaio 2026 Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 6393/2025 Numero sezionale 66/2026 Numero di raccolta generale 811/2026 Data pubblicazione 15/01/2026