Cassation remands loan recovery case to public hearing due to question of law regarding burden of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address a question of law regarding the burden of proof for loan recovery. The lower court declared the claim for €50,000 inadmissible because the defendant denied receiving the money entirely, whereas the plaintiff argued the defendant's denial was irrelevant to the established obligation. The Court found that the appellate court misapplied the law by treating the defendant's total denial as a valid defense against the plaintiff's proof of delivery, necessitating a fresh examination of the legal principles involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, co. 1 c.c.; Art. 2033 c.c.; Art. 115 c.p.c.: When a defendant denies receiving a sum of money, the plaintiff must prove not only the delivery but also the title establishing the obligation of restitution, and the court must correctly apply the burden of proof rules rather than dismissing the claim based on the defendant's categorical denial.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15238/2020 R.G. proposto da: PORTALE MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA INGIULLA, giusta procura in atti; –ricorrente – contro FOTI SARO ANTONINO; –intimato– avverso la sentenza n. 2799/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1.
Marco Portale effettuò taluni lavori edili su incarico di Saro Antonino Foti. Successivamente L’appaltatore, rivoltosi al giudice, espose che nel corso dell’opera erano stati commissionati e svolti ulteriori lavori non previsti dal primo computo metrico e contemplati da un secondo e che in forza di ciò il corrispettivo, in precedenza concordato in € 416.130,01, era asceso a € 737.887,62, ma effettivamente realizzati per un corrispettivo di € 726.808,00, oltre IVA, e poiché l’esponente aveva ricevuto la somma di € 584.247,00, chiese che il convenuto fosse condannato al pagamento del residuo, nonché a quello dell’ulteriore importo di € 50.000,00, datogli in prestito e non restituito.
Il convenuto, costituitosi, premettendo che il contratto prevedeva un corrispettivo di € 282.968,41, che solo alcuni dei lavori successivamente concordati erano stati effettuati, che le opere presentavano vizi, che non aveva beneficiato di alcun prestito e che aveva pagato la somma di € 853.984,56, chiese che il convenuto fosse condannato a restituirgli quanto corrispostogli oltre il dovuto. il Tribunale di Catania (allora sezione distaccata di Bronte) condannò il Foti a corrispondere all’attore € 185.116,84 e dichiarò inammissibile la domanda afferente al dedotto prestito.
2. Avverso tale sentenza propose appello principale Saro Antonino Foti e appello incidentale Marco Portale. La Corte d’appello di Catania, rigettata l’impugnazione incidentale, accolse in parte quella principale, riducendo l’ammontare della condanna del Foti a € 4.625,09. Il Giudice di secondo grado spiega che il CTU aveva determinato in € 536.032,44 il corrispettivo complessivo di tutti i lavori, compresi quelli successivamente concordati dalle parti e, quindi, il Tribunale aveva errato a quantificare il compenso nella maggiore somma di € 743.887,62, IVA esclusa, e, inoltre, per non avere considerato ricompresi nell’anzidetto importo il corrispettivo per i lavori sopravvenuti.
Accertato il pagamento di € 486.872,50, oltre IVA, la residua somma di € 4.625,09 era ancora a debito del committente. L’appello incidentale, con il quale il Portale aveva censurato la decisione di primo grado, con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda riguardante i 50.000 euro, venne rigettato (dopo correzione, quindi, l’epilogo d’inammissibilità) sulla base del principio per il quale l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697, co. 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione 3.
Marco Portale propone ricorso fondato su sei motivi. La controparte è rimasta intimata.
4. Con il sesto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2033 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. Secondo la prospettazione impugnatoria la Corte etnea aveva errato nel disattendere il diritto del ricorrente ad avere restituita la somma di € 50.000,00, che era stata concessa in prestito al Foti. La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata era stata travisata dalla Corte etnea, poiché non atteneva al caso in cui, come nella specie, convenuto non ha eccepito di aver ricevuto la somma per una causale diversa da quella dedotta dall’attore, ma ha negato in radice di avere ricevuto alcuna somma Poiché con il motivo richiamato viene posta questione nomofilattica il Collegio reputa opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza. P.Q.M rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso ne