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Decreto — n. 784/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 784/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 784/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso proposto da: PANZINI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POFI 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA BACCARO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMEDEO NIGRA; - ricorrente - contro DE FRANCESCHI PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIO STRANIERO; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3712/2021 pubblicata in data 23 dicembre 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PANZINI LUCIA, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 784/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione desistenza dall'azione condono delle spese procedurali ritiro a seguito di transazione anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: PANZINI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POFI 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA BACCARO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMEDEO NIGRA; - ricorrente - contro DE FRANCESCHI PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIO STRANIERO; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3712/2021 pubblicata in data 23 dicembre 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PANZINI LUCIA, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

RG 16170-2022 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 16170-2022 Numero registro generale 16170/2022 Numero sezionale 64/2026 Numero di raccolta generale 784/2026 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 14/01/2026 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #