Decreto — n. 737/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15435/2025 R.G. proposto da: STUDIO DIVENTO SRLS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO GIUNTONI -ricorrente- contro BIOLITEC ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FALLICA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1383/2025 depositata il 16/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 737/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 15435/2025 R.G. proposto da: STUDIO DIVENTO SRLS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO GIUNTONI -ricorrente- contro BIOLITEC ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FALLICA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1383/2025 depositata il 16/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15435/2025 R.G. proposto da: STUDIO DIVENTO SRLS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO GIUNTONI -ricorrente- contro BIOLITEC ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FALLICA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1383/2025 depositata il 16/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15435/2025 Numero sezionale 53/2026 Numero di raccolta generale 737/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 15435/2025 Numero sezionale 53/2026 Numero di raccolta generale 737/2026 Data pubblicazione 13/01/2026