Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 737/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 737/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 737/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15435/2025 R.G. proposto da: STUDIO DIVENTO SRLS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO GIUNTONI -ricorrente- contro BIOLITEC ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FALLICA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1383/2025 depositata il 16/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 737/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 15435/2025 R.G. proposto da: STUDIO DIVENTO SRLS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO GIUNTONI -ricorrente- contro BIOLITEC ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FALLICA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1383/2025 depositata il 16/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta della locazione commerciale procedura accelerata abbandono del procedimento divieto di concorrenza domanda di rigetto dell'opposizione cessazione d'attività

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15435/2025 Numero sezionale 53/2026 Numero di raccolta generale 737/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15435/2025 R.G. proposto da: STUDIO DIVENTO SRLS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO GIUNTONI -ricorrente- contro BIOLITEC ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FALLICA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1383/2025 depositata il 16/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15435/2025 Numero sezionale 53/2026 Numero di raccolta generale 737/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 15435/2025 Numero sezionale 53/2026 Numero di raccolta generale 737/2026 Data pubblicazione 13/01/2026