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Decreto — n. 732/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 732/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gaetano Marra, filed a recourse against the lower court judgment, while the opposing party, Pellegrino Solimene, did not contest the procedural lapse. The court ruled that the silence after the deadline constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day deadline procedural renunciation litigation costs allocation correzione di errore materiale spese di esecuzione accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
18460/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: MARRA GAETANO,difeso come in atti ; contro SOLIMENE PELLEGRINO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; TARANTINO RAFFAELE + 1(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
18460/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: MARRA GAETANO,difeso come in atti ; contro SOLIMENE PELLEGRINO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; TARANTINO RAFFAELE + 1(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 18460/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: MARRA GAETANO,difeso come in atti ; contro SOLIMENE PELLEGRINO + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; TARANTINO RAFFAELE + 1(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 07/01/2026. IL