Decreto — n. 728/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17093/2025 R.G. proposto da: MOHAMED MOHAMED MAKRAM MAHMOUD, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO ANTONINI contro GIHAN FAWZI GHALI FARAG, BESHOY MAKRAM WILLIAM BOTROS, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCELLO TAGLIOLI -controricorrenti- nonché contro WILLIAM BOTROS BESHOY MAKRAM, FAWZI GHALI FARAG GIHAN -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.171/2025 depositata il 30/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 728/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 17093/2025 R.G. proposto da: MOHAMED MOHAMED MAKRAM MAHMOUD, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO ANTONINI contro GIHAN FAWZI GHALI FARAG, BESHOY MAKRAM WILLIAM BOTROS, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCELLO TAGLIOLI -controricorrenti- nonché contro WILLIAM BOTROS BESHOY MAKRAM, FAWZI GHALI FARAG GIHAN -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.171/2025 depositata il 30/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17093/2025 R.G. proposto da: MOHAMED MOHAMED MAKRAM MAHMOUD, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO ANTONINI contro GIHAN FAWZI GHALI FARAG, BESHOY MAKRAM WILLIAM BOTROS, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCELLO TAGLIOLI -controricorrenti- nonché contro WILLIAM BOTROS BESHOY MAKRAM, FAWZI GHALI FARAG GIHAN -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.171/2025 depositata il 30/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 17093/2025 Numero sezionale 50/2026 Numero di raccolta generale 728/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 17093/2025 Numero sezionale 50/2026 Numero di raccolta generale 728/2026 Data pubblicazione 13/01/2026