Decreto — n. 725/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e con la distrazione richiesta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 725/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e con la distrazione richiesta;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11079/2025 R.G. proposto da: CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SALERNO 3, COMMISSARIO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DEL RAMO RIFIUTI DEL CONSORZIO MERIDIONALE BACINO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLO RIVELLESE unitamente all’avvocato GIUSEPPE ANDREOTTA -ricorrenti- contro FALLIMENTO ERGON N IN LIQUIDAZIONE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO MANZIONE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.59/2025 depositata il 11/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e con la distrazione richiesta;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Massimo Manzione dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 07/01/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026