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Decreto — n. 725/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 725/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 725/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e con la distrazione richiesta;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 725/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e con la distrazione richiesta;

Parole chiave

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spese di difesa omissione di soccorso anticipo delle spese recupero delle spese esecutive oltraggio alla corte condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 380-bis c.p
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11079/2025 R.G. proposto da: CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SALERNO 3, COMMISSARIO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DEL RAMO RIFIUTI DEL CONSORZIO MERIDIONALE BACINO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLO RIVELLESE unitamente all’avvocato GIUSEPPE ANDREOTTA -ricorrenti- contro FALLIMENTO ERGON N IN LIQUIDAZIONE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO MANZIONE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.59/2025 depositata il 11/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio e con la distrazione richiesta;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Massimo Manzione dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 07/01/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 11079/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 725/2026 Data pubblicazione 13/01/2026