Decreto — n. 714/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATO sul ricorso proposto da: CIMMINO ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MAZZA; - ricorrente - contro CONDOMINIO PARCO ERSIDA, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO LONGOBARDI; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4674/2024 pubblicata in data 19 novembre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CIMMINO ANNA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 714/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4674/2024 pubblicata in data 19 novembre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CIMMINO ANNA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
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TO sul ricorso proposto da: CIMMINO ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MAZZA; - ricorrente - contro CONDOMINIO PARCO ERSIDA, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO LONGOBARDI; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4674/2024 pubblicata in data 19 novembre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CIMMINO ANNA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 11489-2025 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 11489-2025 Numero registro generale 11489/2025 Numero sezionale 42/2026 Numero di raccolta generale 714/2026 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 13/01/2026 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #