Decreto — n. 713/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8757/2024 R.G. proposto da: MONTE ATTILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO FRATTEGIANI -ricorrente- contro MARINA SERGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ARPINO -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BRESCIA n.3177/2023 depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 713/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Numero registro generale 8757/2024 Numero sezionale 41/2026 Numero di raccolta generale 713/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8757/2024 R.G. proposto da: MONTE ATTILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO FRATTEGIANI -ricorrente- contro MARINA SERGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ARPINO -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BRESCIA n.3177/2023 depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Numero registro generale 8757/2024 Numero sezionale 41/2026 Numero di raccolta generale 713/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 8757/2024 Numero sezionale 41/2026 Numero di raccolta generale 713/2026 Data pubblicazione 13/01/2026