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Decreto — n. 703/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Decreto — n. 703/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the judicial proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation appeal. The lower court's judgment of June 2024 was no longer challenged as the appellant voluntarily relinquished their right to contest the decision. Consequently, the court ordered the cancellation of the judicial request's transcription and dismissed any claims regarding litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceeding, rendering further adjudication on the merits unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation request litigation costs judicial transcription abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
Art. 391, quarto comma c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 2668 c.c.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
art. 2668 c.c
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: SIMEONE LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARTURO PARDI; - ricorrente - contro LABATE MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LIUBA D’ANGELI; - resistente - per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, n.907/2024 pubblicata in data 10 giugno 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SIMEONE LORENZO e la relativa accettazione; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio; RG 21228-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 21228-2024 Numero registro generale 21228/2024 Numero sezionale 34/2026 Numero di raccolta generale 703/2026 visto l’art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della Data pubblicazione 13/01/2026 domanda giudiziale effettuata in data 30 novembre 2016 registro generale n.13322, registro particolare n.8328 Agenzia delle Entrate di Pesaro come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma Il P