Cassation court allows appeal against Judge of Peace ruling on lawyer fees, finding ordinary procedure applicable due to counterclaim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Giancarlo Plaino against the Judge of Peace's ruling on lawyer fees and counterclaims. The lower court had declared the appeal inadmissible, arguing the special procedure under D.Lgs. 150/2011 precluded appeals. The Supreme Court determined that because the Judge of Peace issued a final judgment rather than an order and failed to address the counterclaim under the special procedure, the ordinary procedure applied, making the appeal admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. n. 150/2011; Art. 339 c.p.c.: When a Judge of Peace decides a case involving both special procedure claims and counterclaims handled under ordinary procedure via a final judgment, the decision is appealable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22519/2023 R.G. proposto da: PLAINO GIANCARLO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DELLE VEDOVE FABRIZIO (DLLFRZ76P08L483K); -ricorrente – contro BRUNO VIVIANA; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI UDINE n. 679/2023 , depositata il 28/07/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Il Giudice di Pace di Udine rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’opponente, Giancarlo Plaino, su ricorso dell'avvocato Viviana Bruno, per il pagamento del saldo della parcella per prestazioni giudiziali civili (procedimentodi scioglimento di comunione ereditariae di divisione).
L’opponente formulava, altresì, in via riconvenzionale richiesta di condanna dell’avvocato Viviana Bruno al pagamento di alcune somme, rivendicate a titolo di risarcimento danni per dedotte negligenze nell’espletamento degli incarichi di difesa; domanda rigettata anch’essa dal Giudice di Pace in quanto ritenuta non provata la pretesa risarcitoria. 1.1. Avverso la pronuncia di rigetto del Giudice di Pace Giancarlo Plaino interponeva gravame innanzi al Tribunale di Udine in composizione monocratica, che dichiarava l'appello inammissibile.
Sosteneva il Tribunale che il procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, l'unico applicabile per l'accertamento a cognizione piena degli onorari di avvocato per prestazioni civili giudiziali, fa sì che non sia appellabile la pronuncia di primo grado comunque emessa dal Giudice di Pace su siffatta domanda in assenza di tempestiva eccezione di competenza per materia del Giudice di Pace, tenuto conto dell'ultimo comma della citata disposizione, secondo cui «l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».
2. La suddetta sentenza è impugnata da Giancarlo Plaino, con ricorso affidato ad un unico motivo. Resta intimata Viviana Bruno. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 cod. proc. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, nonchè del principio dell’apparenza e dell’ultrattività del rito, in relazione all’art. 360, comma 1 n.
3) cod. proc. civ.Sostiene il ricorrente che è inequivocabile che l’intero giudizio avanti al Giudice di Pace si sia svolto nelle forme del procedimento ordinario di cognizione, e che esso abbia avuto ad oggetto, in assenza di separazione delle domande e di declinazione parziale della propria competenza, sia la domanda originaria relativa al pagamento delle competenze dell’avvocato, sia la domanda riconvenzionale svolta dal cliente opponente, e che sia stato definito con sentenza.Tale provvedimento definitorio, non essendo stato adottato all’esito del procedimento speciale previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, bensì all’esito di un giudizio ordinario di cognizione, risultava pertanto appellabile e non ricorribile per cassazione.Nel caso in esame, il Tribunale di Udine, nel dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 14, c omma 4, del d.lgs. n. 150/2011 l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità in tema di apparenza o ultrattività del rito, i quali prevedono che la decisione segua il regime di impugnabilità discendente dal rito seguito dal giudice in primo grado. 1.1.
Il motivo è fondato. E’ opportuno ricordare che il giudizio relativo alle controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, ancorché regolato in via generale dal rito sommario di cognizione, è disciplinato, in modo specifico, dall'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 che, al comma 4, espressamente prevede che: «l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile», con la conseguenza della sua esclusiva assoggettabilità al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Più precisamente, le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'art.14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (vigente ratione temporis ) , che ha introdotto un modello speciale di procedimento di cognizione sommaria in virtù del quale la decisione del Tribunale è presa in composizione collegiale, anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'andella pretesa (Cass. n. 4002 del 2016;
Cass. Sez. 2, n. 12411 del 17.05.2017; Cass., Sez. U, n. 4485 del 23.02.2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018). Principio, peraltro, applicabile anche al Giudice di Pace adíto per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942, n.794 e regolate dal rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8929 del 29/03/2023; v. anche,Cass. , Sez. U, n. 4485 del 2018 e n. 4247 del 2020). 1.2.
Tanto ricordato, ricorre nel caso di specie l’ipotesi per cui il convenuto ha svolto una difesa articolata con la proposizione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria, ossia domanda riconvenzionale riguardante il risarcimento dei danni per dedotte negligenze dell’avvocataBruno nell’espletamento degli incarichi. In tale ipotesi, l’esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta che, ai sensi dell'art. 702-ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario, congiuntamente a quella ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 , qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, nella situazione contraria - qual è quella che ci occupa - si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di causeai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.):
Cass.,Sez. U, n. 4485/2018; Cass. n. 6321/2022. Né si pone, nel caso di specie, un problema di spostamento della competenza al Giudice di Pace per entrambe le domande per ragioni di connessione: trattandosi, di connessione soggettiva, deve escludersi il cumulo oggettivo (ex art. 104 cod. proc. civ.) sìche non sussiste – ex art. 7 cod. proc. civ.- la competenza del Giudice di Pace nella materia del risarcimento dei danni per responsabilità professionale dell’avvocato. 1.3. Il Giudice di Pace non ha proceduto in tal senso, ed ha trattenuto le due cause in decisione, pronunciandosi con sentenza.
Orbene, ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove sia frutto di unaconsapevole scelta da parte di costui, desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3326 del 06/02/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 24/04/2023; Cass. sez. 6-2, 27 settembre 2021, n. 26083; Cass., Sez. U, 11 gennaio 2011, n. 390). Nel caso che ci occupa, il primo giudice ha proceduto nelle forme del procedimento ordinario di cognizionee tanto si deduce sia dal mancato rilievo del difetto di competenza sulla domanda riconvenzionale, sia dalla forma (sentenza, anziché ordinanza) del provvedimento decisorio.
In definitiva, l’appello interposto da Giancarlo Plaino - contrariamente a quanto affermato nella pronuncia impugnata - era ammissibile.
2. In accoglimento del ricorso, il Collegio cassa la sentenza impugnata e rinvia al medesimo Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato, affi n ché si pro nunci sull’appello proposto da Giancarlo Plaino avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 793/2021 pubblicata il 10.11.2021e sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Udine , in persona di diverso magistrato, che pr