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Ordinanza — n. 607/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court order for lack of reasoning on fee calculation basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 607/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Tribunal of Bologna's order regarding the liquidation of legal fees due to a lack of reasoning. The appellant argued that the court incorrectly applied a fee scale for low-value cases instead of an indeterminate value scale, while the Ministry of Justice opposed the appeal. The court held that when a judge deviates from the parties' declared value of the case, they must explicitly justify their choice; otherwise, the decision suffers from apparent lack of motivation and is null.

Regesto Legislator

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Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 13 l. 247/2012: When a judge determines a fee scale different from that indicated by the parties, they must explicitly motivate the choice, as failure to do so renders the decision null due to apparent lack of reasoning.

Parole chiave

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apparent lack of motivation legal fee liquidation indeterminate value of case nullity of judgment duty to motivate decision opposizione soglia del valore litigioso indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 132, n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.
Art. 13 l. 247/2012
Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.
Art. 4, 5, 6 d.m. 55/2012

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8884/2024
Cass. n. 1499/2018
Cass. n. 25553/2011
Cass. n. 25553/2011; Cass.
Cass. n. 3372/2007
25553/2011; Cass. n. 3372/2007).
Cass. n. 4448/2014
Cass. n. 25767/2024
4448/2014 ; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 25767/2024).
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
Cass. Sez. U, n. 8053/2014).
Cass. Sez. U, n. 22232/2016
Sez. U, n. 8053/2014
Sez. U, n. 22232/2016
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 3442 / 20 23 , propost o da: MONDUCCI AVV. JURI , rappresentato e difeso da s e stesso, con indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Bolognan. 2945/2022, depositata l’11 luglio2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. L’avvocato Juri Monducci chiese al giudice per le indagini preliminari di Bologna che gli fosse liquidato il compenso di sua spettanza per l’attività prestata in favore di Roberto Troiano nel procedimento di opposizione ex art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 , promosso avverso il decreto che ne aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento penale. Il g.i.p. dichiarò non luogo a provvedere sull’istanza, ritenendo la liquidazione di competenza del giudice civile.

2. Detto provvedimento fu opposto dal Monducci innanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il giudice adìto accolse l’opposizione, liquidando tuttavia il compenso con riferimento agli importi previsti per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00, anziché per le cause di valore indeterminabile, come indicato dal richiedente.

3. L’avvocato Monducci ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente osserva che il Tribunale ha individuato lo scaglione di riferimento per la determinazione del suo compenso senza indicare le ragioni di tale statuizione, e ciò quantunque egli avesse svolto puntuali considerazioni nel sostenere che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile.

2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 13 della l. n. 247/2012 e degli artt. 4, 5 e 6 del d.m. 55/2012 ( con riferimento al punto 2 della Tabella allegata al medesimo decreto), nonché 10 ss. cod. proc. civ. La censura ha a oggetto il merito dell’ordinanza impugnata, sottoposta a critica in ordine al mancato rilievo del fatto che la causa presupposta aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di rigetto al patrocinio a spese dello stato, come tale « privo di valore monetario»; su tale base, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il valore della causa fosse indeterminabile e liquidare il suo compenso in misura conseguente.

3. Il primo motivo è fondato, restando in tale decisione assorbito lo scrutinio del secondo. 3.1. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti ove il giudice non ritenga di discostarsi da essa; tuttavia, nel caso in cui non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato (in questi termini si veda, ad es., Cass. n. 8884/2024).

La censura del ricorrente, pertanto, coglie nel segno laddove evidenzia che, a fronte delle considerazioni da lui svolte in punto al valore indeterminabile del giudizio principale, il Tribunale si è limitato ad indicare un diverso scaglione di riferimento, senza evidenziare le ragioni della propria scelta. 3.2. Né tali ragioni possono desumersi implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato. In proposito, giova ricordare che per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi solo la domanda il cui valore non può essere determinato, e non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi in corso di causa, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della decisione (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1499/2018;

Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 3372/2007). L ’ordinanza impugnata difetta del minimo elemento che consenta di stabilire la ragione del parametro individuato. 3.3. Sussiste dunque un’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre, com’è noto, quando, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta,quest’ultima è tuttavia motivata in modo che non consente «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato» (così, espressamente, Cass. n. 4448/2014 ; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 25767/2024).

La motivazione, infatti, ancorché materialmente esistente, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del relativo ragionamento, sì da non attingere la soglia del “minimo costituzionale”(cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014). Un tale vizio è causa di nullità della sentenza, in quanto ne comporta il venir meno della finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (così Cass., Sez.

U, n. 22232/2016).

4. Il primo motivo va dunque accolto, con assorbimento della restante censura. L’ordinanza impugnata è conseguentemente cassa ta con rinvio al giudice a quo affinché decida conformandosi al seguente principio di diritto: «La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato». Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie ilprimo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Presidente del Tribunale di Bologna, o a magistrato all’uopo delegato, purché diverso da quello che ha deciso il provvediment