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Ordinanza — n. 593/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court's dismissal of free legal aid revocation opposition due to improper standing. The court ruled the Ministry of Justice is the sole proper defendant under Article 170 of the relevant decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 593/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Taranto Tribunal's order dismissing the opposition to the revocation of free legal aid on grounds of improper standing. The lower court incorrectly applied Article 99 of the Decree, whereas the Court determined that Article 170 governs such revocations in civil proceedings. Consequently, the Ministry of Justice was identified as the sole legitimate defendant, necessitating a remand for a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. 115/2002; Art. 99 d.P.R. 115/2002: In civil proceedings regarding the revocation of free legal aid, Article 170 constitutes the general remedy for contesting such decrees, and the Ministry of Justice is the exclusive proper defendant as the sole holder of the debt relationship.

Parole chiave

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free legal aid revocation proper defendant standing Article 170 decree civil procedure remedy Ministry of Justice liability revoca dell'opposizione revoca del gratuito patrocinio domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 170 d.P.R. 115/2002
FATTI DI CAUSA Francesco Di Fonte ha proposto nei confronti del Ministero della Giustizia opposizione ex art. 170 d.P.R.
Art. 99 d.P.R. 115/2002
4069/2022 del 16.11.2022, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero, sostenendo che l’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio rientrasse nella previsione di cui all’art. 99 d.P.R.
Art. 136 d.P.R. 115/2002
Invero, come già più volte precisato da questa Corte, in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Peraltro, la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è messa in discussione neppure nell’ordinanza impugnata.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che il Tribunale di Taranto ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sostenendo che l’opposizione in questione sarebbe regolata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
art. 170 d.P.R. 115/2002
FATTI DI CAUSA Francesco Di Fonte ha proposto nei confronti del Ministero della Giustizia opposizione ex art. 170 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13807/2011
Cass. n. 13807/2011; in senso conforme, si vedano: Cass.n.
Cass. n. 12719/2012
Cass. n. 21685/2013
12719/2012; Cass. n. 21685/2013).
Cass. Sez. Un. n. 20929/2025
Cass. n. 2517/2019
Cass. n. 2517/2019; quanto alla sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, si vedano anche: Cass.
Sez. Un., n. 20929/2025
33562 del 2021)» (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20929/2025).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.317/2023 R.G. proposto da : DI FONTE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO POMES -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TARANTO RG n. 1423/2021 - Repert. n. 4069/2022 depositata il 16/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere DAVIDE DE GIORGIO. FATTI DI CAUSA Francesco Di Fonte ha proposto nei confronti del Ministero della Giustizia opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Taranto all’esito del primo grado di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella contumacia dell’Amministrazione, con ordinanza RG n. 1423/2021 - Repert. n. 4069/2022 del 16.11.2022, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero, sostenendo che l’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio rientrasse nella previsione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e che, dunque, legittimato passivamente fosse l’Ufficio finanziario. Francesco Di Fonte ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sulla scorta di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002. In particolare, il ricorrente lamenta l’erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero della Giustizia, in quanto il rimedio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello di cui all’art. 170 d.P.R. 115/2002, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato. Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che il Tribunale di Taranto ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sostenendo che l’opposizione in questione sarebbe regolata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Tale assunto, tuttavia, è erroneo. Invero, come già più volte precisato da questa Corte, in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o dinieghi di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la deneghi(cfr.:

Cass. n. 13807/2011; in senso conforme, si vedano: Cass.n. 12719/2012; Cass. n. 21685/2013). Come recentemente rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la giurisprudenza di legittimità ha seguito e consolidato la soluzione di cui innanzi, «affermando ripetutamente che l’art. 170, richiamato in materia di patrocinio dall’art. 84 ai fini della opposizione a decreti di liquidazione dei compensi, in assenza di previsione espressa, costituisce, nell’ambito delle disposizioni del testo unico, un rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti ivi previsti (Cass. n. 12719 del 2012;

Cass. n. 21685 del 2013; Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 6068 del 2019; Cass. n. 33562 del 2021)» (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20929/2025). Quanto, poi, all’aspetto specifico della legittimazione passiva, occorre osservare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (cfr.:

Cass. n. 2517/2019; quanto alla sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, si vedano anche: Cass. n. 21700/2015; Cass. n. 22148/2016; Cass. n. 22281/2020; Cass.n. 15219/2022; Cass., Sez. Un., n. 20929/2025). Peraltro, la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è messa in discussione neppure nell’ordinanza impugnata. Una volta risolte le questioni giuridiche sollevate con il ricorso, deve rilevarsi che correttamente l’odierno ricorrente aveva proposto l’opposizione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ed aveva instaurato il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, con la conseguenza che l’opposizione stessa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non, invece, essere definita con la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione resistente.

2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, perché provveda al riesame della domanda in applicazione dei principi suesposti. Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de