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Ordinanza — n. 517/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal, ruling possession must be proven by the claimant and must have lasted 20 years before the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 517/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Nadia Cianfanelli's appeal against the lower court's rejection of her usucapion claim regarding a property in Ariccia. Cianfanelli argued that the defendants failed to prove the interruption of her possession, but the court held that the burden of proving the continuous twenty-year possession lies with the claimant. The court determined that the possession began in October 1995 when the fence was installed, meaning the required period had not elapsed by the time the lawsuit was filed in 2013.

Regesto Legislator

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Art. 1158, 1165, 2943 c.c.; The judge must ex officio verify the continuous possession required for usucapion, and the claimant bears the burden of proving the passage of the statutory period before the lawsuit is filed.

Parole chiave

Generato dall'IA
usucapione possesso continuo carico della prova tempo ventennale sentenza dichiarativa art. 1158 c.c. art. 380-bis c.p.c. acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 1158 c.c.
Né può ritenersi che il possesso sia stato interrotto con la costituzione in giudizio dei convenuti dal momento che l’art. 1158 cod.
Art. 1165 c.c.
civ., facendo rinvio all’art. 1165 cod.
Art. 2943 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, ex art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso.
D. Lgs n.149 del 2022
civ., come novellato dalD. Lgs n.149 del 2022, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento della ulteriore somm a ex art.96, comma 4 c.p.c., come liquidat a in dispositivo.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater DPR n.115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 13, comma 1-bis DPR n.115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
art. 380-bis c.p
Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, ex art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26111 del 27.09.2021
Cass. n. 5487 del 18.03.2004
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16316/2024 R.G. proposto da : CIANFANELLI NADIA, rappresentata e difesa dall'avvocato BARBARA RESEDI unitamente all’avvocato ALESSANDRO CALVITTI -ricorrente- contro MARIO DI CROCE, FRANCO DI CROCE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 408/2024 depositata il 22/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1. Il ricorso trae origine dalla domanda di usucapione di un terreno sito nel Comune di Ariccia proposta dinanzi al Tribunale di Velletri da ErcoleValle nei confronti di Bernardino, Franco e Mario Di Croce , in proprio e nella qualità di eredi di GaetanoLattuada.

L’attore sostenne di aver goduto uti dominusdel terreno sin dal 1990, coltivandolo e facendolo recintare, infine delimitandolo con un cancello di ferro nel 1995. I convenuti si costituirono in giudizio e contestarono la sussistenza del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto del terreno per la durata di venti anni, sostenendo che il loro dante causa, Lattuada Gaetano, ne avesse avuto il possesso dall’ottobre del 1995, anno nel quale aveva apposto il cancello, senza consegnare la chiave al proprietario. Nel corso del giudizio, deceduto l’originario attore, si costituì in prosecuzione la moglie Cianfanelli Nadia. 1.1.

Il Tribunale di Velletri rigettò la domanda. 1.2. La Corte d’Appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da Cianfanelli Nadia, con sentenza pubblicata il 22.01.24, rigettò l’appello. Per quel che ancora rileva in questa sede, la corte distrettuale ritenne che il possesso del bene in capo all’attore fosse iniziato con l’apposizione del cancello, nell’ottobre 1995, data in cui si era manifestato l’intento di esercitare sul terreno un potere ad excludendum, che era perdurato fino al giugno del 2013, data di introduzione del giudizio; di conseguenza, al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, non era decorso il termine ventennale per l’acquisto del bene a titolo originario.

2. Cianfanelli Nadia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Di Croce Franco e Di Croce Mario, in proprio e quali eredi di Di Croce Bernardino, sono rimasti intimati. Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, ex art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso. Cianfanelli Nadia ha proposto istanza per la decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1165 e 2943 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene irrilevante, ai fini dell’acquisto per usucapione, il possesso esercitato sul bene successivo alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. A tal fine, si sostiene che il possesso ininterrotto per venti anni costituisca condizione dell’azione e possa intervenire fino al momento della decisione, sanza che sia necessaria la sua sussistenza al momento della domanda.

Sarebbe, quindi sufficiente che il decorso del termine maturi al momento della decisione, come avvenuto nel caso in esame in cui il possesso sarebbe iniziato, secondo l’accertamento della Corte d’appello, nel 1995 e la sentenza di primo grado sarebbe intervenuta nel 2018. Né può ritenersi che il possesso sia stato interrotto con la costituzione in giudizio dei convenuti dal momento che l’art. 1158 cod. civ., facendo rinvio all’art. 1165 cod. civ. ed all’art. 2943 cod. civ., non richiama la comparsa la comparsa di risposta tra gli atti interruttivi del giudizio.

Ne consegue che, attesa la tassatività degli atti interruttivi del possesso, l’interruzione del possesso sarebbe configurabile solo attraverso una specifica domanda dei convenuti diretta a rivendicare la proprietà o il possesso del bene. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.L’art. 1158 cod. civ. stabilisce che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per vent’anni”. La disposizione individua nel possesso, protrattosi per almeno vent’anni, uno degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto.

Come ben spiegato da Cass. n.5487/2004, la questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione non integra gli estremi né dell'eccezione riconvenzionale in quanto il convenuto stesso non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio contro -diritto idoneo a paralizzarlo, né dell'eccezione in senso stretto bensì quelli della mera difesa,in quanto il convenuto si limita a contestare il protrarsi ultraventennale del possesso dell'attore, evidenziando l'insussistenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa, e cioè una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda.

Ne consegue che il giudice ha il potere - dovere di accertare, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale sicché l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio, in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. n. 26111 del 27.09.2021 non massimata).

La mancata decorrenza del tempus necessario all’usucapione si presenta, in altre parole, quale circostanza di fatto ostativa all’accoglimento della domanda così come proposta, obbligando il giudice a rilevare, anche nella eventuale contumacia della controparte, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (Cass. n. 5487 del 18.03.2004). Si deve, quindi, ribadire il principio secondo cui la domanda di accertamento dell’usucapione, essendo funzionale all’emanazione di una sentenza dichiarativa, necessita per il suo accoglimento della sussistenza, al momento della proposizione della domanda, dei suoi elementi costitutivi.

Non rileva, pertanto, nel caso di specie, il contegno tenuto dai convenuti, che, sin dall’introduzione del giudizio, si erano limitati a resistere alla domanda, senza proporre domanda riconvenzionale, l’unica idonea, a giudizio dei ricorrenti; ne consegue la correttezza della decisione della Corte d’appello, che ha ritenuto non maturata l’usucapione dal momento che il possesso esclusivo dell’attore era iniziato nel 1995 e la domanda di usucapione era stata notificata ai convenuti nel 2013, prima che fosse maturato il termine ventennale per l’acquisto del terreno a titolo originario.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3. Non si liquidano le spese di lite, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

4. Poiché la decisione è conforme alla proposta di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dalD. Lgs n.149 del 2022, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento della ulteriore somm a ex art.96, comma 4 c.p.c., come liquidat a in dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Came