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Decreto — n. 510/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 510/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 510/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13845/2025 R.G. proposto da : PROSPERINI ALBERTO, rappresentato e difeso da se stesso. Ricorrente Contro Prefettura di Roma Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19032/2024 depositata il 12/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così de

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 510/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PROSPERINI ALBERTO, rappresentato e difeso da se stesso. Ricorrente Contro Prefettura di Roma Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19032/2024 depositata il 12/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così de

Parole chiave

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obbligo di restituzione ricorso straordinario per nullità carenza di legittimazione omissione di soccorso pregiudizio irreparabile censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13845/2025 R.G. proposto da : PROSPERINI ALBERTO, rappresentato e difeso da se stesso. Ricorrente Contro Prefettura di Roma Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19032/2024 depositata il 12/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così de