Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Paneghetti Mauro, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Virgin Active Italia S.P.A., maintained the lower court's ruling. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8439/2024 R.G. proposto da: PANEGHETTI MAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIANNA BERTON -ricorrente- contro VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato GIANDOMENICO CRISTIANO GIULIANI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1932/2023 depositata il 03/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8439/2024 Numero sezionale 15/2026 Numero di raccolta generale 505/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/12/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 8439/2024 Numero sezionale 15/2026 Numero di raccolta generale 505/2026 Data pubblicazione 09/01/2026