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Decreto — n. 496/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days of silence on the early termination proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 496/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the opposing party's early termination proposal within the statutory 40-day period. The appellant's silence was interpreted as a formal renunciation of the right to pursue the appeal. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs of 1,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: An appeal is deemed abandoned and the proceedings extinguished if the appellant remains silent for 40 days after receiving a proposal for early termination of the judgment.

Parole chiave

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abandonment of appeal early termination proposal silence as renunciation extinguishment of proceedings litigation costs allocation anticipo spese tardivo opposizione tardiva rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 27268/2024 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 496/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 27268/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 23 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9