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Decreto — n. 401/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 401/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 401/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13957/2025 R.G. proposto da: D'ANTONI GABRIELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MARTINI unitamente all’avvocato DONATO MONDELLI -ricorrente- contro PIERO LORUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO LORUSSO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.53883/2021 depositata il 13/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 401/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 13957/2025 R.G. proposto da: D'ANTONI GABRIELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MARTINI unitamente all’avvocato DONATO MONDELLI -ricorrente- contro PIERO LORUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO LORUSSO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.53883/2021 depositata il 13/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio rigetto provvisorio dell'opposizione censure procedurali principio di celerità tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13957/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 401/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13957/2025 R.G. proposto da: D'ANTONI GABRIELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MARTINI unitamente all’avvocato DONATO MONDELLI -ricorrente- contro PIERO LORUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO LORUSSO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.53883/2021 depositata il 13/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13957/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 401/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/12/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 13957/2025 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 401/2026 Data pubblicazione 08/01/2026