Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the Condominium of Ancona, did not respond to the proposal, while the respondent, Nazario Santarelli, argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a formal waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12164/2025 R.G. proposto da: CONDOMINIO DI ANCONA VIA CONCA N. 43, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo. Ricorrente Contro NAZARIO SANTARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca D’Antoni. Controricorrente E contro DENTAL HOUSE SRL, MEIJER ANNA. Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.536/2025 depositata il 06/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Numero registro generale 12164/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 395/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Nazario Santarelli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/12/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 12164/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 395/2026 Data pubblicazione 08/01/2026