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Ordinanza — n. 393/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-notification; civil procedure rules apply to costs in criminal state aid proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 393/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the petition was not properly notified to the opposing party. The applicant challenged the trial court's decision to make litigation costs irrepetible in a criminal state aid proceeding, arguing violations of civil procedure codes. The Court ruled that such appeals must follow civil procedural forms and requires notification, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 96 c.p.c.: A cassation appeal against a criminal court order granting state aid and declaring costs irrepetible must follow civil procedure rules and requires notification to the other party, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility state aid criminal proceedings litigation costs irrepetible civil procedure application notification requirement spese di gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 96 c.p.c.
comporta l’applicazione del comma 4 (non del comma 3, non essendovi un controricorrente) dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art.
Art. 380 bis c.p.c.
In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. del 20 aprile 2024 , il ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
art. 96 c.p
comporta l’applicazione del comma 4 (non del comma 3, non essendovi un controricorrente) dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6-2, n. 10136 del 16 aprile 2021
Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26 ottobre 2015
Cass., Sez. 3, n. 2209 del 16 febbraio 2016
Cass., Sez. U., n. 36069 del 27 dicembre 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25542/2022 proposto da: Lovati Massimo , nella qualità di sostituto processuale dell’Avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, difensore di fiducia di Mekni Ahmed, domiciliato per legge presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -ricorrente- avverso l’ORDINANZA del Tribunale di Milano n. 3923/2021pubblicata il 14 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Massimo Lovati, nella qualità di sostituto processuale dell’Avv.

Rosemary Patrizi Dos Anjos, difensore di fiducia di Mekni Ahmed, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo,contro il capo dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 29 aprile 2021 relativo alla regolamentazione delle spese processuali della causa, concernente l’opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e con il quale era stata affermata la sussistenza dei presupposti per dichiarare irripetibili le spese processuali. Quest’ordinanza, inoltre, aveva disposto l’ammissione di Mekni Ahmed al patrocinio statale.

In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. del 20 aprile 2024 , il ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Il ricorso va dichiarato inammissibile. L’istante contesta il provvedimento del Tribunale di Milano sopra menzionato con il quale il giudice, oltre ad ammettere Mekni Ahmed al patrocinio a spese dello Stato (dopo che la sua istanza era stata precedentemente dichiarata inammissibile), aveva dichiarato irripetibili le spese del relativo procedimento. La giurisprudenza ha chiarito che, “In tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l’impugnativa circa la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale” (Cass., Sez. 6-2,n. 10136 del 16 aprile 2021) .

Nella specie, la controversia attiene proprio all’esito del procedimento di opposizione in questionee non riguarda la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione, che non è più in contestazione, ma solo la statuizione sulle spese. Il ricorrente critica, infatti, la decisione del Tribunale di Milano di dichiarare irripetibili le spese del procedimento di opposizione, come si evince dal fatto che l’unico motivo concerne la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e 34 e 111 Cost., in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

Dai principi enunciati dalla Suprema Corte si evince , poi , che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la decisione di diniego della stessa, deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove presentato nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile (Cass., Sez. 6- 2, n. 8798 del 28 marzo 2023 ; Cass., Sez.2, n. 21700 del 26 ottobre 2015 ;

Cass., Sez. 3, n. 2209 del 16 febbraio Nella presente controversia, il ricorso non è stato notificato, al che consegue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la precedente decisione di diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, deve essere presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno, è inammissibile».

Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, atteso lo svolgimento della controversia. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. comporta l’applicazione del comma 4 (non del comma 3, non essendovi un controricorrente) dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)”.

Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA. Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in base all’art. 96, comma 4, c.p.c., in € 1.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso a