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Decreto — n. 333/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days; appellant ordered to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 333/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The appellant argued for review, but the opposing party contended the statutory deadline had passed without response. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: If no party requests a decision on an early judgment proposal within 40 days, the appeal is deemed waived and the proceedings extinguished, with the appellant ordered to pay costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal early judgment proposal 40-day deadline extinguishment of proceedings litigation costs allocation cassation procedure silence as waiver anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 9074/2025 Numero sezionale 6/2026 Numero di raccolta generale 333/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 9074/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 23 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9