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Decreto — n. 302/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 302/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 302/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7613/2024 R.G. proposto da: MARTIGNONI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ELISA CAPITANIO -ricorrente- contro EDP ELECTRONIC DATA PROCESSING DI ZADRO RAG STEFANO C SAS, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO BINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2686/2023 depositata il 19/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 302/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7613/2024 R.G. proposto da: MARTIGNONI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ELISA CAPITANIO -ricorrente- contro EDP ELECTRONIC DATA PROCESSING DI ZADRO RAG STEFANO C SAS, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO BINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2686/2023 depositata il 19/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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motivi di cassazione proposta di giudizio cognizione del ricorso per cassazione probabilità di successo del ricorso diritto di ottenere una decisione opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7613/2024 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 302/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7613/2024 R.G. proposto da: MARTIGNONI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ELISA CAPITANIO -ricorrente- contro EDP ELECTRONIC DATA PROCESSING DI ZADRO RAG STEFANO C SAS, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO BINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2686/2023 depositata il 19/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7613/2024 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 302/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 7613/2024 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 302/2026 Data pubblicazione 07/01/2026