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Decreto — n. 299/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 299/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 299/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7730/2024 R.G. proposto da: CARPENTIERI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO GUIDA -ricorrente- contro BRUNO CARPENTIERI, MARGHERITA PIERRO, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO RUSSO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1161/2023 depositata il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 299/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7730/2024 R.G. proposto da: CARPENTIERI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO GUIDA -ricorrente- contro BRUNO CARPENTIERI, MARGHERITA PIERRO, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO RUSSO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1161/2023 depositata il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda di revisione proposta di giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7730/2024 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 299/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7730/2024 R.G. proposto da: CARPENTIERI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO GUIDA -ricorrente- contro BRUNO CARPENTIERI, MARGHERITA PIERRO, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO RUSSO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1161/2023 depositata il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7730/2024 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 299/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 7730/2024 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 299/2026 Data pubblicazione 07/01/2026