Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing a company in Soverato, challenged final and non-final judgments from the Court of Appeal of Catanzaro regarding penalties and contractual disputes. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
procura speciale instudio elettivamente è domiciliato in Soverato (CZ), alla via Solferino n. 8.-ricorrente-controPENELOPE SPV S.R.L., rappresentata da INTRUM ITALY S.P.A., con sede inMilano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona del procuratore dott.Giandomenico Silvestri, rappresentata e difesa, giusta procura speciale inin Soverato (CZ), alla Via Chiefari 1.-controricorrente-nonché controINTESA SANPAOLO S.P.A. in persona del legale rappresentante protempore.-intimata-avverso le SENTENZE non definitiva e definitiva, rispettivamente n. cron.839/2020 e n. cron. 1377/2024, entrambe emesse dalla CORTED’APPELLO DI CATANZARO, la prima il 13/06/2020 e, la seconda, il13/12/2024.Numero registro generale 14808/2025Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 22953/2026Data pubblicazione 09/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese