Court dismisses appeal claiming private notarial acts exempt from surrogation fees under specific civil code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that private notarial deeds regarding loan surrogation are exempt from fees. The appellant argued that since the Civil Code exempts presenters from drafting notes for public acts, private agreements should similarly avoid fees, citing temporary legislative exemptions for primary residence loans. The court ruled that the statutory language specifically mandates exemption for public acts and does not extend to private writings, thereby upholding the fee requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2839 cod. civ.; Art. 161, comma 7-quater, TUB; Art. 2, comma 1-bis, D.L. 185/2008: The exemption from notarial fees applies strictly to public acts and authenticated deeds; it does not extend to private writings or unauthenticated agreements, even when related to loan surrogation for primary residences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
RCR 61D29difeso dagli avv.ti Salvatore Trifirò (C.F. TRF SVT 32B11 A638I; pec: sal-vatore.trifiro@milano.pecavvocati.it), Giorgio Molteni (C.F. MLT GRG58D03 F205R; pec: avvgiorgiomolteni@milano.pecavvocati.it) e PaoloZucchinali (C.F.: ZCC PLA 64T16 L753I; (pec: paolozucchinali@ordineav-vocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza G. Mazzinin. 27, presso lo studio Trifirò Partners, giusta procura apposta su foglioseparato da intendersi comunque congiunta al ricorso, mediante trasmis-sione per via telematica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I pre-detti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso gli indi-rizzi di posta elettronica certificata sopra indicati oppure al seguente nu-mero di fax: 02.5460391.RicorrentecontroNumero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026Cassa Nazionale del Notariato, con sede in Roma, Via Flaminia n° 160,c.f. 80052310580, in persona del presidente del consiglio di amministra-zione e legale rappresentante notaio Francesco Giambattista Nardone,rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Vittorio Angiolini (c.f.
NGL VTR55C26 L833G. fax 02/796409, p.e.c. vittorio.angiolini@milano.pecav-vocati.it) e Onofrio Antonio Spinoso (c.f. SPN NRN 61D09 F537H, fax06/3201855, p.e.c. onofriospinoso@ordineawocatiroma.org), come daprocura speciale in calce al controricorso, domiciliata presso lo studiodell'Avv. Spinoso in Roma Via Flaminia n° 160. I difensori dichiarano divoler ricevere le comunicazioni al fax e alla pec dell'avv. Angiolini sopraindicati.ControricorrentenonchéConsiglio Notarile di Milano, C.F. 80052030154, con sede in Milano, ViaA. Locatelli n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore -Presidente, dott.
Carlo Munafò (C.F. MNF CRL 71E12 Fl58X), rappresenta-to e difeso nel presente procedimento, sia congiuntamente che disgiunta-mente, per delibera dello stesso Consiglio Notarile e per procura in calce alcontroricorso, dagli avv.ti Remo Danovi, nato a Milano il 6 febbraio 1939(C.F. DNV RME 39806 F205T - P.E.C. remo.danovi@milano.pecavvocati.it)e Matteo Gozzi, nato a Trieste il 27 marzo 1976 (C.F. GZZ MTT 76C27L424E - P.E.C. matteo.gozzi@milano.pecavvocati.it), entrambi di Milano,Via Guastalla n. 15 (fax n. 02/55018037), nonché dall'avv. Alessia Gior-gianni, nata a Roma il 10 giugno 1970 (C.F.
GRG LSS 70H50 H501S -P.E.C. alessiagiorgianni@ordineavvocatiroma.org), di Roma, Via Sistina n.42 (fax n. 06/87420222), presso la quale ultima è eletto domicilio.nonchéMinistero della Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, CF97591110586, in persona del Ministro in carica p.t., Archivio NotarileDistrettuale di Milano, CF 80149710156, in persona del SovrintendenteNumero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026in carica p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale delloStato, CF 80224030587, per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 eP.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici sono ope le-gis domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, 12.Controricorrentiavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 989 depositata il 25febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal consigliere Luciano Varotti.1.- Il Tribunale di Milano con sentenza n° 869/2019 respingeva la do-manda dell'attore, notaio Riccardo Genghini, diretta ad ottenere dai con-venuti Archivio Distrettuale Notarile e Cassa Nazionale del Notariato (giu-dizio nel quale era intervenuto, ad adiuvandum dei resistenti, il ConsiglioNotarile Distrettuale di Milano) la restituzione di euro 13.422,78, pagati atitolo di contributi nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e, a dire del notaio,non dovuti.Esponeva l'attore che, a seguito di una nota dell'Ufficio Centrale degliArchivi Notarili dell'11 dicembre 2017, l'Archivio Distrettuale Notarile diMilano aveva proceduto al recupero di contributi asseritamente dovuti perl'autentica delle scritture private contenenti le quietanze di surroga emes-se dalle banche, originarie erogatrici di mutui fondiari, a seguito del tra-sferimento dei prestiti stessi, chiesto dai mutuatari, presso altri istituti.Effettuato il pagamento con riserva di ripetizione, il notaio si è rivoltoal Tribunale di Milano, che, come detto, rigettava la domanda.2.- La Corte d'appello della stessa città, adita dal soccombente, con-fermava la prima decisione.Numero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che la tesi interpretativa delloappellante (fondata sull'art. 39, settimo comma, del d.lgs. 1° settembre1993 n° 385, TUB, e sugli artt. 6, lettera d], numero 11, e 14 del d.m. 27novembre 2012 n° 265) – secondo la quale la quietanza di surroga dellabanca, originaria mutuante, non andava iscritta a repertorio, donde l'in-sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi – non fosse condivisi-bile, partendo da un presupposto insussistente, ossia l'analogia di ratio efunzione tra la quietanza di erogazione del mutuo e la quietanza rilasciataper la surroga.Infatti, diversamente dalla prima, quest'ultima non sarebbe “coessen-ziale al perfezionamento del mutuo fondiario” e, pertanto, non benefice-rebbe dello stesso “regime repertoriale”, tant'è che anche la quietanza li-beratoria rilasciata dalla banca mutuante non beneficerebbe del regime diesenzione previsto per quella di erogazione.3.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaioGenghini, affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.Resiste la Cassa per il Notariato con controricorso illustrato da memo-ria.Resistono il Ministero della Giustizia e l'Archivio Distrettuale Notarile diMilano con un unico controricorso.Resiste anche con controricorso il Consiglio Notarile Distrettuale di Mi-lano.Tutti i resistenti concludono per la reiezione dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il ri-corrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, settimoNumero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026comma, del D.Lgs. n° 385/1993 e dell'art. 6, lettera d), n° 11, del d.m. n°265/2012.La Corte d'appello avrebbe frainteso le difese dell'odierno ricorrente, ilquale aveva prospettato la tesi dell'analogia tra quietanza di erogazione equietanza di surrogazione solo in via subordinata, mentre la domandaprincipale era di applicazione diretta alle quietanze di surroga dell'esenzio-ne prevista dall'art. 39 del TUB e dall'art. 6 del d.m. n° 265/2012.Infatti, la quietanza di surroga farebbe parte dell'unica operazione dierogazione di credito fondiario e, dovendo essere così considerata, benefi-cerebbe del regime di esenzione previsto dall'art. 39, settimo comma, delTUB (il quale prevede che, agli effetti dei diritti di scritturato e degli emo-lumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gliuna sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solocertificato), la cui ratio risiederebbe nella particolare disciplina di favoreper il credito fondiario.Col secondo mezzo il ricorrente si duole, sempre in base all'art. 360n° 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 14 deld.m. n° 265/2012.Per l'ipotesi di inapplicabilità in via diretta dell'esenzione reclamata colprimo motivo, il ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 14 del d.m. citato,con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione in via analogica.5.- I due motivi – strettamente connessi e, dunque, esaminabili con-giuntamente – sono infondati.Giova premettere che nel presente processo il notaio agisce (non perl'annullamento di sanzioni disciplinari, ma) per ottenere la restituzione diimporti pagati a titolo di contributi versati (a mezzo dell'Archivio notarileDistrettuale) al Consiglio Nazionale del Notariato ed alla Cassa Nazionaledel Notariato.Numero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026Ora, com'è noto, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali,avvenuta con d.l. 24 gennaio 2012 n° 1, il quale (art.
9) ha introdotto an-che per i notai il principio della libera pattuizione del compenso al momen-to dell'incarico professionale, si è reso necessario rideterminare i parame-tri per la quantificazione degli oneri e delle contribuzioni dovuti alle casseprofessionali e agli archivi, precedentemente basati sulle tariffe fisse epredeterminate per legge.È stato così emesso, in attuazione del citato d.l. n° 1/2012, il d.m. 27novembre 2012 n° 265, il quale ha introdotto (ovviamente per la catego-ria professionale dei notai) l'obbligo di versamento all'ente previdenzialeCassa Nazionale del Notariato (istituita con r.d.l. 9 novembre 1919 n°2239, ridisciplinata con legge 27 giugno 1991 n° 220 e, infine, privatizzatacon d.lgs. 30 giugno 1994 n° 509) ed al Consiglio Nazionale del Notariato(“ordine professionale della categoria”, come recita l'art. 1 della legge isti-tutiva 3 agosto 1949, n° 577) dei contributi previsti dagli artt. 5 e 6 dellostesso d.m. n° 265, il quale, per quanto qui rileva, prevede che siano de-terminati “ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n°220” (art. 4, primo comma).Dal canto loro, questi ultimi articoli (12 e 20 della legge n° 220/1991)prevedono che i due distinti contributi destinati alla Cassa Nazionale ed alConsiglio Nazionale siano dovuti “sul totale complessivo degli onorari re-pertoriali” (art.
12) e “per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori”(art. 20).Tanto premesso, il tema del decidere è se l'autentica delle firmedell'atto di surroga della banca, originaria mutuante, debba essere messoa repertorio, così facendo sorgere in capo al notaio l'obbligo di versamen-Sul punto questo Collegio non può che rimandare a quanto è stato giàdeciso con Cass., sez. II, 19 febbraio 2021, n° 4526, Cass, sez. II, 19febbraio 2021, n° 4527, Cass., 23 febbraio 2021, n° 4841, Cass., sez. I, 8Numero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026gennaio 2025, n° 418 e, da ultimo, con Cass., sez.
II, 25 marzo 2026, n°7105.Con le predette decisioni si è, infatti, ritenuto che la portabilità dei mu-tui, introdotta dagli artt. 8 ed 8-bis del d.l. 31 gennaio 2007 n° 7, par-zialmente modificata dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 29 novembre 2008n° 185 e recepita, infine, dall'art. 120-quater del TUB (introdotto dal d.lgs.n° 141/2010), si realizza tramite la surrogazione per volontà del debitore,come disciplinata dall'art. 1202 del cod. civ.Ne deriva che l'operazione di trasferimento del mutuo richiede, che: (i)nell'atto di (nuovo) mutuo sia indicata espressamente la specifica destina-zione della somma (art. 1202, secondo comma, n° 2); (ii) che il nuovomutuo e la relativa quietanza abbiano data certa (art. 1202, secondocomma, n° 1); (iii) che nella quietanza, che il creditore originario rilasceràal momento in cui riceve la somma, si menzioni la dichiarazione del debi-tore circa la provenienza della somma stessa.Ora, tale disposizione è riferibile ad ogni tipo di mutuo, quindi in primoluogo al mutuo chirografario.Nondimeno, quando si tratta di mutuo ipotecario, essa va coordinatacon l'art. 2843 cod. civ., il quale, ai fini dell'opponibilità della surroga aiterzi, prescrive che il vincolo dell'ipoteca per surrogazione sia annotata amargine dell'iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che esso non ha ef-fetto finché tale formalità non sia stata eseguita.E dato che per eseguire l'annotazione a margine la forma minima è,come prevede l'art. 2835 del cod. civ., la scrittura privata autenticata, nederiva che la quietanza di surrogazione separatamente rilasciata dallabanca, originaria creditrice fondiaria, nei confronti del suo ormai ex mu-tuatario (cosiddetta quietanza bilaterale) debba essere messa a repertoriocome prevede l'art. 62, primo comma, della legge 16 febbraio 1913 n° 89(è, ovviamente, diverso il caso in cui la banca originaria intervenga diret-tamente a rogito nell'atto di concessione del nuovo mutuo: cosiddettaNumero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026quietanza trilaterale, per la quale si applica l'art. 75, secondo comma, del-la legge notarile).Questo sistema non è per nulla modificato dalle disposizioni particolariin tema di mutui fondiari o di portabilità dei mutui.Infatti, l'art. 39, settimo comma, TUB, si riferisce alla quietanza rila-sciata dal mutuatario che riceva il danaro dato a mutuo in un tempo suc-cessivo alla stipula del mutuo stesso: modalità di erogazione che può di-pendere dal tempo occorrente all'iscrizione di ipoteca, oppure dalla tipolo-gia di utilizzo delle somme date a mutuo, come ad es. nel caso di costru-zione di immobili (nel quale il finanziamento viene erogato a tranches, aseconda dell'avanzamento dei lavori).In tutti questi casi la legge del tutto ragionevolmente prevede che gliimplica anche che il valore repertoriale (sul quale calcolare i contributi allaCassa Nazionale ed al Consiglio Nazionale) sia pari a zero.È poi evidente che l'art. 120-quater del TU, laddove prevede che l'an-notamento della surrogazione possa essere richiesto al Conservatore deiRRII “senza formalità allegando copia autentica dell'atto di surrogazionestipulato per atto pubblico o scrittura privata”, non possa che essere in-terpretato nel senso di mandare esente il presentatore dalla redazionedella nota prevista dall'art. 2839 cod. civ. e non certo nel senso che lasurroga possa essere chiesta anche in base ad una scrittura privata nonautenticata.Da ultimo, come correttamente sottolineato dalla già citata Cass., sez.II, 23 febbraio 2021, n° 4841, l'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 29 novembre2008, n° 185, prevede un'esenzione temporanea a favore del mutuatarioche abbia ottenuto un finanziamento per l'acquisto, la ristrutturazione o lacostruzione dell'abitazione principale, stabilendo che “gli atti di consensoalla surrogazione (…) sono autenticati dal notaio senza applicazione di al-cun onorario e con il solo rimborso delle spese”: disposizione che, come èNumero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026stato giustamente osservato, non avrebbe senso ove si partisse dal pre-supposto (fatto proprio dal ricorrente) che la quietanza della banca origi-naria (sicuramente qualificabile come “atto di consenso alla surrogazione”)non sia di per sé gravabile da alcun contributo a favore della Cassa Nazio-nale del Notariato o del Consiglio Nazionale del Notariato.A medesima conclusione deve giungersi in ordine alla previsione delloart. 161, comma 7-quater, del TUB, contenente una disposizione simile aquella del d.l. n° 185/2008.6.- In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannatoalla rifusione delle spese del presente grado di giudizio distintamente infavore della Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale delNotariato, nonché in solido in favore del Ministero e dell'Archivio Distret-tuale Notarile.Per la liquidazione delle spese – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014ed al valore della lite (euro 13,4 mila), nonché tenendo conto che (oltre alricorrente) solo la Cassa Nazionale del Notariato ha depositato la memoriaillustrativa – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorren-te, ove dovuto.
P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese delpresente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi in favore di Cassa Nazionale del Notariato; in euro3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi in favore del ConsiglioNazionale del Notariato; in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle even-tuali spese prenotate a debito, in solido, in favore del Ministero della giu-stizia e dell'Archivio Distrettuale Notarile; oltre, per tutti, al rimborso for-Numero registro generale 21954/2021Numero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 22952/2026Data pubblicazione 09/07/2026fettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti.
Dàdel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino